PARTECIPAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE SINDACALE ALLE TRATTATIVE PER IL CCNL E EFFETTIVO PESO NEGOZIALE DEL SINDACATO – Tribunale di Roma, 23 Aprile 2015, n. 2677, est. Billi

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Sono principi della partecipazione di un’organizzazione sindacale alle trattative per il CCNL: la libertà di scelta, da parte dell’imprenditore, delle organizzazioni con cui contrattare; l’insussistenza della parità di dette organizzazioni; l’effettività della partecipazione alle trattative quale indice rilevante della forza dell’organizzazione. Non costituisce fondamento all’ammissione di un’organizzazione sindacale alle trattative per il CCNL l’aver questa organizzazione già firmato, in passato, contratti collettivi aziendali con altre parti datoriali.

L’Unione Sindacale Lavoro di Base, con ricorso al Tribunale romano, chiede di poter partecipare alle trattative per il CCNL trasporto aereo. Chiede, altresì, il riconoscimento della natura illegittima della mancata ammissione a tali trattative.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza della dottoressa Billi, del 23 aprile 2015, respinge il ricorso.
Il Tribunale romano dà applicazione al principio, sancito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, della libertà spettante all’imprenditore nella scelta delle organizzazioni sindacali con cui contrattare (con la conseguenziale insussistenza di un principio di parità di tutte le dette organizzazioni).
Intrecciata a questo orizzonte interpretativo, come sua espressione e, nel contempo, per certi aspetti, come tentativo del suo superamento, pare stare, nell’ordinanza, la considerazione della rilevanza del sindacato, della sua forza, della sua “capacità … di imporsi al tavolo delle trattative”, come nelle parole dell’ordinanza in commento.
Dunque, l’ordinanza romana in analisi rileva come fondamentale l’effettiva partecipazione della organizzazione alle trattative contrattuali, in un percorso che ingloba, in prospettiva unitaria, tanto il momento, ed il rilievo, della fase del negoziato come il momento, tendenziale, della conclusione del contratto.
L’ordinanza del Tribunale capitolino in esame cita espressamente la decisione della Corte Costituzionale n. 231 del 2013. Se in quest’ultima decisione l’accento appare cadere sulla necessità di evidenziare la possibilità di far formare rappresentanze sindacali anche a organizzazioni che, dopo aver partecipato alle trattative, non abbiano, poi, firmato il contratto; piuttosto l’ordinanza romana in analisi ricava proprio dalla valorizzazione del negoziato, nella detta sentenza della Consulta, elemento di giustificazione dell’esclusione di organizzazione che non abbia firmato altri CCNL con la stessa parte datoriale (ma abbia firmato solo contratti collettivi aziendali con altri soggetti) e che sia stata tenuta fuori dalle trattative per la scelta imprenditoriale.

Indicazioni bibliografiche:
E. BAVOSSO, Overruling della Consulta: basta che il sindacato partecipi alla negoziazione collettiva per poter costituire R.s.a., in Lavoro nella giurisprudenza, 2013,10, 899
S. BELLOMO, Applicazione limitata del contratto collettivo e comportamento antisindacale, in Giur. it., 1992, I, 1, 2159
L. COLACURDO, Osservazioni su alcune fattispecie di comportamento antisindacale, in RGL, 1992, II, 403
V. DE STEFANO, La Corte Costituzionale e l’art. 19 dello Statuto dei lavoratori: molto più che un semplice aggiornamento, in Argomenti di diritto del lavoro, 2013, 6, 1407
M. GRANDI, Ammissione alle trattative per la stipulazione del contratto collettivo e maggiore rappresentatività, in Riv. it. dir. lav. 1986, II, 128
M. MEUCCI, In tema di ammissione alle trattative sindacali, in Lavoro e prev. oggi, 1986, 1531

Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

Giorgio Frontini

*Il provvedimento sarà pubblicato con commento su un prossimo numero della rivista Lavoro e previdenza oggi

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