PARITA’ DI TRATTAMENTO NELL’ACCESSO AI POSTI DI LAVORO PRESSO LA P.A. E SPECIALITA’ DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO – Cass. 2.9.2014, n. 18523, rel. Macioce est. Ghinoy

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Pubblico impiego privatizzato: accesso ai posti di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni. Requisiti e limitazioni.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18523 del 2 settembre 2014, è nuovamente intervenuta sulla controversa questione avente ad oggetto il dibattito circa la necessità o meno del requisito della cittadinanza per l’accesso agli  impieghi pubblici, questione già risolta precedentemente in senso positivo dalla medesima Corte (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 24170/2006).

Con la decisione in esame il Supremo Collegio, rigettando il ricorso promosso da una donna extracomunitaria disabile che aveva censurato l’esclusione da un concorso per la copertura di posti vacanti presso gli Uffici dell’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (la cui partecipazione era riservata ai soli cittadini italiani e comunitari), ha avuto occasione di passare in rassegna le disposizioni intervenute nel tempo in materia di limitazioni e requisiti di accesso al lavoro alle dipendenze delle PP.AA.

L’iniziale (restrittiva) previsione contenuta nel D.P.R. n. 3/1957 (T.U. sulle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati civili dello Stato) che poneva la cittadinanza italiana come requisito generale per l’accesso agli impieghi civili dello Stato – senza riferimento ai cittadini dell’Unione Europea – è oggi superata dalle previsioni di cui all’art. 38, D. lgs. n. 165/2001 (testo rivisitato dalla L. n. 97/2013) che, operando un richiamo anche alla disciplina di cui al D.P.R. n. 487/1994 (Norme per l’accesso ai pubblici impieghi), ha ampliato l’accesso al pubblico impiego sia ai cittadini comunitari sia ai loro familiari titolari di un diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente, sia ai titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, con esclusione per quei posti che implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o che attengono alla tutela dell’interesse nazionale (posti e funzioni individuati con D.P.C.M. n. 174/1994).

 

A giudizio della Suprema Corte di Legittimità è proprio l’ampliamento dell’accesso ai pubblici impieghi in favore di determinate categorie di cittadini extracomunitari (a parità dei cittadini dell’Unione Europea) a manifestare la persistente volontà del legislatore di escludere le ulteriori categorie di cittadini extracomunitari non espressamente contemplate.

 

Né le predette limitazioni risulterebbero in contrasto con la disciplina di cui al D. lgs. n. 286/1998 (T.U. delle disposizioni sull’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – che garantisce ai “lavoratori” stranieri parità di trattamento rispetto ai lavoratori italiani – in quanto ha ad oggetto la condizione di lavoratore, ovvero di persona già occupata, senza riferirsi alle condizioni di accesso al lavoro. Anzi il T.U. citato legittima l’esistenza di limitazioni per l’accesso a determinate categorie di impieghi liberalizzando l’accesso al lavoro autonomo (a condizione che tale attività non sia riservata dalla legge a cittadini italiani o comunitari) ovvero rinviando al regolamento di attuazione la disciplina di particolari modalità per il rilascio delle autorizzazioni per alcune categorie di lavoratori stranieri specificamente individuati quali i lettori universitari di madrelingua o gli infermieri professionali. Inoltre le limitazioni di cui è parola non sarebbero affatto in contrasto con le norme di cui al D. lgs. n. 215/2003 che accordano una tutela antidiscriminatoria in attuazione della Direttiva 2000/43/CE per la parità tra le persone senza distinzione di razza e di origine etnica, quando le differenze di trattamento, sia pur risultando indirettamente discriminatorie, sono oggettivamente giustificate da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari.

Delineato il quadro di riferimento circa i requisiti e le limitazioni vigenti in materia di accesso agli impieghi pubblici, la Corte chiarisce che il sistema soprarichiamato non si pone affatto in contrasto con la normativa costituzionale. Il diritto al lavoro previsto dall’art. 4 Cost. accorda, infatti, alla legislazione ordinaria il potere di disciplinare la materia richiedendo per talune attività lavorative particolari condizioni e requisiti. In particolare il lavoro pubblico subordinato, anche se reso “contrattuale” dalla riforma attuata con il D. lgs n. 165/2001, costituisce una “species” di lavoro subordinato contrassegnato da elementi di peculiarità i cui cardini sono posti dagli artt. 97 e 98 Cost. che richiedono la necessità del concorso per l’accesso all’impiego pubblico.

Inoltre l’accesso ex art. 51 Cost. agli Uffici pubblici ed alle cariche elettive per tutti i cittadini in condizioni di uguaglianza secondo i requisiti previsti dalla legge è ispirato alla volontà di garantire che le finalità pubblicistiche siano tutelate nel migliore dei modi con una naturale compenetrazione tra fini personali e fini pubblici. Né – diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente – costituisce un precedente favorevole all’accesso al pubblico impiego la pronuncia della Corte (Cass. civ. Sez. Lav. n. 454/1998) sul diritto dei lavoratori extracomunitari ad accedere al lavoro subordinato stabile in Italia in condizioni di parità con i cittadini mediante il diritto all’iscrizione – ove ne abbiano i requisiti – negli elenchi di cui alla legge n. 482/1968 ai fini delle assunzioni obbligatorie. Da tale iscrizione, di cui la ricorrente risultava titolare, non discende automaticamente l’integrazione dei requisiti per l’accesso a qualunque impiego e, quindi, anche a quello offerto dalle Pubbliche Amministrazioni.

Deve quindi concludersi che, al contrario di quanto avviene in tema di provvidenze assistenziali, in tema di accesso al lavoro è lasciata al legislatore una più ampia possibilità di contemperare opposte esigenze tutte costituzionalmente rilevanti. Ciò posto, mentre nell’impiego privato opera pienamente il principio di parità di trattamento tra cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, nel pubblico impiego trova spazio la valutazione della particolarità e specificità delle funzioni svolte alle dipendenze dello Stato che giustifica la preferenza per i cittadini italiani e, in virtù del legame internazionale che lega l’Italia ad altri paesi dell’U.E., per i cittadini comunitari e per quelli ad essi equiparati.

Legislazione correlata

DPR n.3/1957; DPR n.487/1994; D.lgs.286/1998; D.lgs n.165/2001; D.lgs n.215/2003,

D.lgs n.251/2007;  L. n. 97/2013

 

Avv. Sergio Testa

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