PARITÀ DI TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI IN REGIME DI TFR E TFS. – Corte di Appello di Torino, 21 Gennaio 2016, n. 266, pres. Mariani, est. e rel. Rocchetti

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In tema di pubblico impiego privatizzato, è legittima la decurtazione della retribuzione lorda dei dipendenti in regime di t.f.r., in misura pari al contributo previdenziale soppresso (del 2,5% sull’80% della retribuzione lorda), al fine di garantire il principio dell’invarianza della retribuzione complessiva netta ed evitare disparità di trattamento tra i dipendenti in regime di TFR e dipendenti in regime di TFS/IBU.
Pubblico impiego – t.f.r. – trattenuta 2,5% – invarianza della retribuzione.
L. n. 335/1995 – L. n. 448/1998 – Accordo Nazionale Quadro 29 luglio 1999 – D.P.C.M. 20 dicembre 1999.
Con sentenza n. 266/2016, la Corte di Appello di Torino, ha rigettato i ricorsi presentati separatamente (poi riuniti per identità di questioni), da due dipendenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, per brevità, MIUR), in cui lamentavano il carattere illegittimo della trattenuta del 2,5% operata dall’amministrazione, sull’80% delle loro retribuzioni lorde. Le lavoratrici, assunte dal MIUR in data successiva all’1.1.2001, dunque assoggettate al regime del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c., lamentavano che il Ministero continuasse ad operare, nei loro confronti, la trattenuta mensile in busta paga, in misura pari al contributo previsto dal D.P.R. 1032/1973 per i lavoratori assoggettati al regime di trattamento di fine servizio, e che tale modus operandi violasse il principio di irriducibilità delle prestazioni.
La tematica affrontata è particolarmente interessante, se si pensa come la Corte, nel rigettare i ricorsi, abbia dovuto rimarcare le principali modifiche del sistema pensionistico italiano, intercorse dal 1995 ad oggi.
Ebbene, l’art. 2, commi 5,6 e 7, legge n. 335/1995 prima e l’art. 26, comma 19, legge n. 448/1998 poi, hanno regolamentato l’estensione dell’istituto del t.f.r., ai dipendenti pubblici assunti a partire dal 1 gennaio 1996, oppure a coloro che, assunti in precedenza, avevano deciso di aderirvi. Tuttavia, a differenza dei lavoratori in regime di t.f.s., nei confronti dei quali è operata, da parte dell’amministrazione, una rivalsa pari al 2,5% dell’80% della retribuzione lorda, nel nuovo regime di t.f.r., tale rivalsa non è stata prevista, con la conseguenza che la retribuzione netta per i dipendenti in regime di t.f.r. risultava superiore agli altri dipendenti in regime di t.f.s. Ma, in questo modo, si rischiava seriamente di contrastare col principio di parità di trattamento previsto per i dipendenti del pubblico impiego, che impone alla P.A. di remunerare in modo uguale i lavoratori che svolgono uguali mansioni. Quindi, per ristabilire un regime paritario, il D.P.C.M. del 20.12.1999, all’art.1, ha introdotto un meccanismo di riduzione della retribuzione lorda dei dipendenti pubblici in regime di t.f.r., in misura pari al contributo previdenziale abolito.
La Corte, nel rigettare la prospettazione delle ricorrenti, ha osservato che laddove non si fosse operata una decurtazione della retribuzione lorda dei dipendenti soggetti al sistema di t.f.r., l’effetto complessivo sarebbe stato quello di corrispondere a quest’ultimi, una retribuzione complessiva netta superiore rispetto ai dipendenti in regime di t.f.s.; il che risultava in contrasto con l’art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 in forza del quale “le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti (…) parità di trattamento contrattuale (…)”.
In sintesi, la contestata decurtazione del 2,5 % che subiscono i lavoratori in regime di t.f.r., trova la propria ratio nell’esigenza di “assicurare l’invarianza della retribuzione complessiva netta”, assumendo così natura, lato sensu, perequativa della retribuzione complessiva netta tra i lavoratori assoggettati al sistema dell’indennità di buonuscita (che subiscono la ritenuta a titolo di contributo previdenziale obbligatorio), e lavoratori assoggettati al sistema di t.f.r. (che, viceversa, subiscono una semplice riduzione tout court della retribuzione lorda, ai fini fiscali).
In ogni caso, la coesistenza, tra i lavoratori pubblici, del doppio regime (t.f.r. e t.f.s.), è stata ritenuta, altresì, legittima dalla Consulta, la quale ha definito tale prassi come una conseguenza diretta del transito del rapporto di lavoro da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato, senza che ciò possa configurare una violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, ribadito, tra l’altro, dalla C. Cost., sent. n. 244/2014.

Andrea Carbone

* Di prossima pubblicazione su “Lavoro a previdenza oggi” (www.lpo.it)

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