NULLITA’ DEL PATTO DI PROVA – Corte d’Appello di Roma, sentenza del 30.01.2019, Tribunale Ordinario di Bolzano n. 37 del 28.02.2018

giustizia

L’articolo 2096 cod. civ. prevede che “l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto”, l’atto scritto che prevede il patto di prova deve contenere anche la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’oggetto, la quale, può essere operata anche “per relationem” alle declaratorie del contratto collettivo che ne definiscano le mansioni comprese nella qualifica di assunzione e sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico.

Illegittimità del licenziamento – tutela indennitaria

art. 2096 c.c. – art. 3 d.lgs. 23/2015

Due lavoratori, hanno adito le rispettive autorità convenendo in giudizio le società dalle quali sono stati licenziati, impugnando i licenziamenti dalle stesse disposti. Nello specifico, i ricorsi in esame, sono diretti a contestare i licenziamenti intimati per mancato superamento del periodo di prova.

I ricorrenti, rilevano la nullità del patto prova, in quanto, non erano indicate nel contratto le mansioni che avrebbero dovuto essere oggetto della prova, con la conseguenza che il recesso posto in essere dalle rispettive società, debba essere qualificato ad nutum privo di giusta causa e giustificato motivo.

Pertanto, chiedono ai rispettivi Giudici di dichiarare l’illegittimità del licenziamento per nullità del patto di prova, e che condannino le società convenute a disporre la reintegra sul posto di lavoro.

Con comparsa di costituzione e risposta, entrambe le società datrici di lavoro si costituivano nei rispettivi giudizi, da un lato la società “X” sostiene che differentemente da quanto eccepito dal suo dipendente, il richiamo all’inquadramento del CCNL sia sufficiente per ritenere soddisfatto il requisito di specificità delle mansioni, mentre dall’altro la società “Y”, fondava la validità del patto di prova sul fatto che  il ricorrente ben conosceva le mansioni oggetto di prova, perché gli erano state illustrate nel corso dei colloqui e peraltro esisteva un precisa descrizione di esse sul sito Linkedyn ( tramite il quale erano stati presi i contatti con i possibili aspiranti).

Scendendo nell’esame del merito, il Giudice, nei confronti della convenuta società “X”, conviene con la parte ricorrente che nel caso di specie le mansioni oggetto di prova non siano state sufficiente specificate né in contratto, né per relationem, in virtù anche di quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione in materia, la quale afferma che “il riferimento al sistema classificatorio della contrattazione collettiva, per essere sufficiente ad integrare il requisito di specificità dell’indicazione delle mansioni del lavoratore in prova, deve esser fatto mediante il richiamo alla nozione più dettagliata alla scala definitoria di categorie, qualifiche, livelli e profili professionali”.

Nei confronti della società “Y”, invece, trattandosi di un grado di impugnazione, il Giudice, rileva come nel primo grado l’impianto motivazionale utilizzato a fondamento della decisione, relativo alla job description contenuta nell’annuncio del portale Linkedyn, a cui ha risposto l’odierno ricorrente, anche se contenente un’indicazione dettagliata dei compiti e delle relative responsabilità, nulla ha a che vedere con la necessità che le mansioni risultino per iscritto nel patto di prova.

I Giudici, successivamente all’accertamento della nullità del patto di prova, verificano la sua incidenza sul licenziamento, il quale è stato intimato proprio in ragione del mancato superamento di essa. Viene posto in evidenza, come in entrambi i rapporti di lavoro per i quali è causa, si applica la nuova normativa introdotta dal D.lgs. n.23/2015, in quanto, i rispettivi contratti di lavoro sono stati sottoscritti in data successiva al 7.03.2015.

Ai sensi dell’art. 3, D.lgs. 23/2015, nell’ipotesi di accertata illegittimità del licenziamento, soltanto nell’ambito del licenziamento disciplinare per cui venga dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno.

In entrambi i giudizi, i Giudici, in riferimento a quando disposto dall’art. 3 D.lgs. 23/2015, hanno, diversamente da quanto richiesto dai ricorrenti, applicato la disciplina prevista al comma 1 del predetto art. 3, prevedendo come conseguenza dell’illegittimità dei licenziamenti la tutela indennitaria per i lavoratori.

L’unica importante differenza che si riscontra nei due procedimenti, si evidenzia nel calcolo della quantificazione dell’indennità, difatti, la Corte d’Appello di Roma, ratione temporis, differentemente dal Tribunale di Bolzano, fa riferimento alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3, co. 1, del D.lgs. 23/2015 limitatamente alle parole “di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio” pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 194 del 2018.

A seguito della dichiarazione di incostituzionalità del meccanismo automatico di quantificazione dell’indennità, quest’ultima deve essere determinata dal giudice nel rispetto di vari parametri.

* Dott. Federico Pietrini

** Di prossima pubblicazione su “Lavoro e previdenza oggi” (www.lpo.it)

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