L’ILLEGITTIMITA’ DEL LICENZIAMENTO INTIMATO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2110 C.C. COMPORTA L’APPLICAZIONE DELLA TUTELA REALE PREVISTA DAL COMMA 4 DELL’ART.18 LEGGE 300/70 – Trib. Roma 9.10.2013 n. 11579

martello prim piano

Licenziamento illegittimo intimato ex art. 2110 e tutela reintegratoria.

Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, in persona della Dott.ssa La Marra, ha accolto il ricorso ex art.1 comma 49 Legge 92/2012 proposto da una dipendente di un ristorante licenziata per superamento del periodo di comporto a seguito di infortunio sul posto di lavoro.

Il Giudice, ribadendo il principio giurisprudenziale secondo cui “Le assenze dovute alle conseguenze di un infortunio sul lavoro non sono utili ai fini del computo del periodo di comporto qualora il datore non dimostri di aver formato la lavoratrice con adeguati corsi di aggiornamento in materia di sicurezza e salute”, ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato e conseguentemente ha condannato la convenuta alla reintegra della lavoratrice sul posto di lavoro ed alla corresponsione in favore della stessa di un’indennità risarcitoria parametrata alle retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento alla sentenza.

La legge n. 92/2012 di riforma del mercato di lavoro, difatti, includendo il licenziamento per superamento del periodo di comporto nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, prevede, nei casi di violazione dell’art. 2110 c.c., l’applicazione della tutela reale prevista dal comma 4 dell’art.18 legge 300/70.

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