L’ILLEGITTIMITA’ DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI PER VIZIO PROCEDURALE COMPORTA L’APPLICAZIONE DELLA TUTELA RISARCITORIA DETERMINATA TRA UN MINIMO DI 12 ED UN MASSIMO DI 24 MENSILITÀ – Trib. Roma 10.09.2013 n. 99329

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L’ILLEGITTIMITA’ DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI PER VIZIO PROCEDURALE COMPORTA L’APPLICAZIONE DELLA TUTELA RISARCITORIA DETERMINATA TRA UN MINIMO DI 12 ED UN MASSIMO DI 24 MENSILITÀ

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Baraschi, con ordinanza n. 99329/2013, ha accolto i ricorsi promossi da due lavoratori nei confronti della società datrice i quali chiedevano che venisse accertata e dichiarata l’illegittimità dell’atto espulsivo intimatogli e che fosse ordinato alla società resistente l’immediata reintegra nel posto di lavoro con conseguente condanna al pagamento delle retribuzione dal momento del licenziamento alla reintegra.

Nell’atto introduttivo della lite, i ricorrenti deducevano di essere stati licenziati a seguito dell’avvio della procedura di mobilità ex legge n. 223/1991 conclusasi con accordo sindacale che ha previsto la liquidazione della società e la cessazione dell’attività di tutti i suoi dipendenti.

Lamentavano, pertanto, la totale violazione delle procedure di licenziamento in primis per l’assenza del sindacalista all’incontro con le rappresentanze sindacali – che denota l’assoluta irregolarità della verbalizzazione dell’incontro – ed inoltre la circostanza che, successivamente alla liquidazione della società ed alla messa in mobilità di tutti i suoi dipendenti, la società ha continuato la propria attività mediante altre società riconducibili agli stessi soci.

Con l’ordinanza in esame il Giudice ha preliminarmente dichiarato l’applicazione del nuovo rito introdotto dalla legge n. 92/2012 anche ai casi di impugnativa di licenziamento collettivo ex legge n. 223/1991, trattandosi di licenziamenti regolati dall’art.18 della legge 300/1970.

Conseguentemente, il Giudice ha accertato l’illegittimità del licenziamento collettivo per vizio procedurale consistente nel mancato rispetto delle procedure previste dalla legge 223/1991 ed ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro ed ha condannato la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a diciotto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

 

 

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