LICENZIAMENTO PRIVO DI MOTIVAZIONE SI APPLICA IL COMMA 4 ART.18 LEGGE 300/70 – Trib. Roma 12.3.2014 n. 43340

luogo di lavoro

LICENZIAMENTO PRIVO DI MOTIVAZIONE SI APPLICA IL COMMA 4 ART.18 LEGGE 300/70 

Con ricorso depositato presso il Tribunale di Roma, sezione lavoro, la ricorrente deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa in favore della società convenuta in regime di subordinazione ed, impugnando il licenziamento comunicatole poiché privo di motivazione, chiedeva condannarsi la società convenuta a reintegrarla nel proprio posto di lavoro ed a corrisponderle, a titolo risarcitorio, le retribuzioni maturate dal dì del licenziamento a quello dell’effettivo ripristino del rapporto.

Costituitasi nei termini di legge, la società convenuta precisava che la ricorrente aveva svolto la propria attività lavorativa in qualità di “agente” senza alcun vincolo di subordinazione e concludeva per il rigetto del ricorso.

Il Tribunale civile di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Calvosa, con ordinanza del 12.3.2014, accertando nei limiti della sommarietà della fase processuale la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso, in quanto caratterizzato da un vincolo di soggezione personale della lavoratrice al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore, ha dichiarato la nullità del licenziamento comminato.

Non sussistendo alcuna giusta causa o giustificato motivo di recesso, ai sensi del 4 comma dell’art. 18 Legge 300/70, la società convenuta è stata condannata alla reintegra della ricorrente nel proprio posto di lavoro ed al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento alla sentenza.

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