Licenziamento irrogato dopo la scadenza del termine previsto dal c.c.n.l.: se le giustificazioni si ritengono accolte, il fatto contestato non sussiste – Corte di Cassazione n. 21569 del 3 settembre 2018, rel. Marotta

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21569 del 2018, è tornata a pronunciarsi sulla tutela spettante al lavoratore licenziato dopo lo scadere del termine previsto dal contratto collettivo, quando lo stesso disponga, come conseguenza del ritardo, l’accoglimento delle giustificazioni.

Nel caso di specie, al rapporto di lavoro era applicabile l’art. 21, comma 3, n. 2, del c.c.n.l. gas acqua, il quale prevede che “se il provvedimento non verrà emanato entro i 10 giorni lavorativi successivi al (predetto) quinto giorno dal ricevimento della contestazione tali giustificazioni si riterranno accolte”.

La Suprema Corte ha ritenuto che, in forza della fictio di intervenuta accettazione delle giustificazioni, il licenziamento non dovesse considerarsi semplicemente viziato per il mancato rispetto di un termine procedurale, bensì illegittimo per l’insussistenza del fatto contestato. Ciò in quanto, sulla scorta della previsione pattizia e dei principi di buona fede e correttezza, l’inutile decorso del termine comporta l’implicita ammissione da parte del datore di lavoro dell’insussistenza della condotta illecita, che rende il fatto contestato “non più configurabile come mancanza sanzionabile”. Pertanto, nel regime di tutele graduate dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970, si applica la tutela reale di cui al comma 4 e non quella meramente risarcitoria prevista dal sesto comma.

*Dott.ssa Martina Bassotti

*Di prossima pubblicazione su “Lavoro e previdenza oggi” (www.lpo.it)

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