LICENZIAMENTO COLLETTIVO: SI APPLICA IL REGIME SANZIONATORIO DI CUI AL COMMA 7, DEL NOVELLATO ART. 18 – Trib. Roma 8.11.2013 n. 17135

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LICENZIAMENTO COLLETTIVO: SI APPLICA IL REGIME SANZIONATORIO DI CUI AL COMMA 7, DEL NOVELLATO ART. 18 – Tribunale di Roma – Sezione Lavoro ordinanza dell’8.11.2013 causa R.G. n. 17135/2013

In caso di violazione della procedura di mobilità prevista dall’art. 4 comma 9,  legge 223/1991, trova applicazione l’articolo 1 comma 46, della legge 92/2012, che ha sostituito il comma 3 dell’art. 5 legge 223/91, con l’applicazione del regime sanzionatorio di cui al terzo periodo del settimo comma dell’art. 18 legge 300/1970: la c.d. tutela economica, costituita da una indennità risarcitoria determinata tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

È quanto stabilito dal Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Billi, che in tema di licenziamenti collettivi, ha accolto il ricorso proposto da alcuni lavoratori che deducevano la violazione dell’art. 4 comma 9 della legge n. 233 del 1991, per omessa indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta ed ha condannato la società datrice al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, di un’indennità risarcitoria commisurata all’ammontare di dodici mensilità.

La misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ha precisato il Giudice, è stata determinata avendo tenuto conto del tempo trascorso dal licenziamento, delle condizioni di grave criticità dell’attività produttiva aziendale e del consistente numero di dipendenti coinvolti nelle procedure di mobilità.

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