LICENZIAMENTO COLLETTIVO E VIOLAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA EX ART. 3 L.68/99 IN PENDENZA DEL REGIME DI SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE DEI DISABILI DI CUI AL QUINTO COMMA: TUTELA REINTEGRATORIA (EX ART. 10 COMMA 4 DELLA LEGGE 68/99 E ART. 18 LEGGE 300/70) – Tribunale di Roma, ordinanza ai sensi dell’art. 1 commi 47 e segg. L 92/2012, giud. Carlotta Calvosa, 9 dicembre 2015

martello microfoni

L’ordinanza affronta il delicato tema del rapporto tra disciplina del licenziamento collettivo e diritti del soggetto disabile, o comunque avviato obbligatoriamente .
Il caso riguarda , infatti, il licenziamento di lavoratore appartenente a categoria protetta, già avviato obbligatoriamente presso la società Avianova, dante causa di Alitalia CAI , cessato a seguito di licenziamento intimato da quest’ultima società nell’ambito di una procedura collettiva per ristrutturazione aziendale , esauritasi prima del trasferimento del ramo d’azienda ad Alitalia SAI,.
L’ordinanza in commento ha motivatamente disatteso le eccezioni di decadenza sollevate da Alitalia SAI , cessionaria ex art. 2112 c.c., convenuta in giudizio assieme ad Alitalia CAI, per mancata impugnativa del licenziamento . Il recesso fu infatti intimato dalla cedente Alitalia CAI e l’impugnativa aveva ad oggetto il predetto atto di recesso: ciò non toglie che gli effetti della eventuale pronuncia di reintegra, conformemente ad un consolidato orientamento del Giudice di legittimità , debbano prodursi ordinariamente pure a carico del cessionario (Alitalia SAI) , salvi i diritti e le azioni che questi può fare valere in proprio.
Il lavoratore, sul solco di innumerevoli precedenti, eccepiva l’illiceità del licenziamento in quanto riconducibile alla volontà aziendale di conseguire l’effetto della riduzione dell’organico di una azienda destinata ad essere ceduta; secondariamente il ricorrente eccepiva la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori posti in esubero , e, in particolare la violazione dell’art. 10 della legge 68/99.
Il primo motivo di censura non è stato valutato dal Giudice adito ritenendolo assorbito dall’accertamento della violazione della normativa posta a tutela dei lavoratori avviati obbligatoriamente.
In ogni caso trattasi di motivo ampiamente sondato dai giudici di merito che sono stati chiamati , in centinaia di procedimenti , ad occuparsi del licenziamento collettivo per cui è causa. Le decisioni sul punto hanno in prevalenza escluso la fondatezza della censura, riconducendo , nella più parte dei casi, la riduzione del personale operata da Alitalia CAI , alla oggettiva situazione di crisi del settore del trasporto aereo, circostanza ex se incompatibile con il preteso intento – illecito – di aggirare la disciplina prevista dall’art. 2112 c.c. attraverso una riduzione “preventiva” del personale occupato.
Con riguardo invece alla violazione della normativa di settore a tutela dell’occupazione dei disabili – o comunque delle categorie protette – la pronuncia in esame riconosce come effettivamente l’art. 10 comma 4 della legge 68/99 sanzioni con l’annullamento il licenziamento – collettivo o per giustificato motivo oggettivo – intimato al lavoratore già avviato obbligatoriamente laddove, per effetto dell’intimato recesso, il numero dei dipendenti appartenenti a categoria protetta divenga in azienda inferiore alla quota di riserva normativamente imposta.
La convenuta CAI non contestava l’avvenuta violazione delle quote di riserva, ma riteneva di poter prescindere dall’osservanza di siffatti limiti per essere stata la società sospesa dagli obblighi di assunzione dei disabili in ragione della procedura di licenziamento collettivo in atto. Infatti , ai sensi dell’art. 3 comma 5° della legge 68/99 gli obblighi di assunzione di personale appartenente a categorie protette sono sospesi in concomitanza con procedure di licenziamento collettivo o mobilità, ovvero per le aziende che usufruiscano dei benefici dell’integrazione salariale, ovvero ancora in pendenza di procedure concorsuali.
Il Giudice ha invece dato applicazione alla norma di salvaguardia della categoria protetta , riconducendo , altresì, alla violazione della previsione di garanzia, la tutela reintegratoria dell’art. 18 legge 300/70. La ratio della normativa di settore è, infatti, quella di evitare che, con il ricorso alle procedure di licenziamento per riduzione di personale – ovvero per giustificato motivo oggettivo – il datore di lavoro aggiri i limiti imposti alla presenza percentuale nella sua azienda di personale appartenente alle categorie protette, originariamente assunto in conformità ad un obbligo di legge.
Il Giudice ha altresì correttamente rilevato come la sospensione degli obblighi di nuove assunzioni di categorie protette non esoneri il datore di lavoro dal divieto di procedere a licenziamenti che inficino il mantenimento della quota di riserva.
In relazione alla sanzione rispetto a siffatta condotta datoriale la pronuncia dà espressamente atto del fatto che non trova applicazione al caso di specie la disciplina del comma 7 dell’art. 18 legge 300/70 . Tale previsione riguarda infatti il solo caso del difetto di giustificazione del licenziamento (ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68) per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore. Si tratta di una speciale disciplina di tutela per il lavoratore disabile avviato obbligatoriamente le cui condizioni di salute si siano aggravate in costanza di rapporto di lavoro – così come per i dipendenti che siano divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia -, laddove la riduzione della capacità lavorativa sia derivata dall’inadempimento da parte del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. La fattispecie in esame non rientrava in effetti nelle maglie delle discipline menzionate dall’art. 18 comma 7, sicchè ad essa non poteva trovare applicazione la previsione sanzionatoria di cui all’art. 18 comma 4 ivi richiamato.
Viceversa, tenuto conto della circostanza che l’art. 10 comma 4 della legge 68/99 attiene alla tutela di beni giuridici di interesse generale , la pronuncia ipotizza che, ad onta della formulazione letterale della norma in commento – che menziona la sanzione dell’annullamento per i recessi disposti in spregio della quota di riserva per i lavoratori avviati obbligatoriamente– il recesso intimato in violazione della disposizione di garanzia summenzionata debba qualificarsi nullo, con tutte le conseguenze di legge che da tale qualificazione discendono.
In ogni caso il Giudice rileva che, pure laddove la fattispecie fosse ricondotta alla violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5 L. 223/91 , rinvenendosi nella quota di riserva dei soggetti avviati obbligatoriamente un criterio di scelta operante ex lege, ne deriverebbe , in ogni caso, una condanna di tipo reintegratorio, così come per il caso di accertamento della nullità del recesso per violazione di disposizione imperativa.

Maria Antonia Garzia

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