LAVORO ALL’ESTERO: LEGGE APPLICABILE ED ONERI DI ALLEGAZIONE – Tribunale di Roma, decr., 25 febbraio 2016, n. 20738, est. Calvosa

giudici di spalle

Il provvedimento in commento del Tribunale di Roma affronta il problema del lavoro degli italiani all’estero, segnatamente con riguardo alla legge applicabile in ipotesi di licenziamento.
Il caso è quello di G.P., alle dipendenze della Aurel B.G., società francese, licenziato per motivi disciplinari.
Il lavoratore, supponendo applicabile la legge italiana, impugnava il recesso e chiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro.
Tra le parti, in occasione della instaurazione del rapporto, era stata stipulata una clausola, giusta la quale si riteneva applicabile al rapporto la giurisdizione francese.
Il Tribunale di Roma, adito dal lavoratore, ha invece ritenuto una tale pattuizione in contrasto con l’art. 21 del Regolamento UE 1215/2012, a norma del quale il foro convenzionale è facoltativo rispetto a quelli stabiliti dal citato art. 21, poiché la successiva disposizione contenuta nell’art. 23 consente al foro convenzionale di operare solo se la pattuizione è successiva all’insorgere della controversia, ovvero se aggiunge la possibilità per il lavoratore di adire un0’autorità giurisdizionale diversa da quelle già stabilite dal Regolamento.
Difettando del requisito della esclusività, anche in presenza di una pattuizione sulla giurisdizione, il lavoratore può scegliere tra i diversi fori alternativi, con conseguente inefficacia della clausola di riserva in ordine alla giurisdizione esclusiva del giudice francese.
Passando dagli aspetti processuali a quelli sostanziali, resta fermo il criterio di collegamento del Regolamento Roma I (n. 593/2008), che, invece, in materia contrattuale concede alle parti la facoltà di scegliere la legge applicabile.
Il Tribunale in proposito ha tuttavia ribadito che, allorquando si tratta di rapporto di lavoro subordinato, la autonomia delle parti trova un limite nella inderogabilità delle disposizioni più favorevoli al lavoratore, specificando però che il lavoratore è gravato di un onere di allegazione in quanto tenuto ad indicare le misure più favorevoli dell’ordinamento italiano concorrente rispetto a quello straniero

Antonio Federici

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