LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI TRA RITO LAVORISTICO E FALLIMENTARE: I NUOVI DUBBI DELLA CASSAZIONE – Corte di Cassazione, Sezione I, 4 maggio 2016, ord. n. 8792, pres. F. Forte, rel. M. Cristiano

giudici di spalle

La Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione dell’assoggettabilità, o meno, dei crediti di lavoro al regime della sospensione feriale dei termini processuali nei giudizi riguardanti l’insinuazione allo stato passivo del fallimento.

Insinuazione al passivo di crediti nascenti da rapporto di lavoro – Sospensione feriale dei termini processuali – Applicabilità o meno

La vicenda riguarda l’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo, la quale ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso proposto da due lavoratori avverso la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione ex art. 98 L. fall., dagli stessi proposta, per ottenere l’ammissione allo stato passivo.

Secondo il Giudice d’appello, poiché i i crediti insinuati avevano titolo in un rapporto di lavoro e, “non operando in materia di lavoro la sospensione dei termini processuali durante il periodo di ferie”, allora l’impugnazione doveva ritenersi tardiva e, conseguentemente, inammissibile.
Infatti, come noto, alle controversie previste dall’art. 409 c.p.c., ai sensi dell’art. 3 della L. n. 742 del 1969 , non si applica il regime della sospensione feriale dei termini processuali: la ratio di tale previsione risiede nelle caratteristiche di oggettiva urgenza dei diritti del lavoratore, che giustificano l’immediatezza e la concentrazione del rito del lavoro.

Dopotutto, come già insegnato da Redenti nel 1906 nel suo “Massimario della giurisprudenza dei probiviri”, se “il processo civile ordinario, così favorevole alla parte più facoltosa, lento, fatalmente apero alle interminabili questioni de juris apicibus, appesantito ancor più dal sistema dei gravami [è] incomprensibile e pertanto ripugnante proprio a quella parte povera e ignorante, per cui soltanto tali controversie hanno, di solito, grande e urgente importanza”, il rito del lavoro assicura al lavoratore un “processo rapido, semplice, senza spese… [che] rende possibile al giudice formarsi efficaciemente, agli effetti del giudizio, una persuasione subbiettiva sulla verità delle cose” (cfr. pagg. 99 e segg., op. cit., Torino, riedizione del 1992 a cura di Caprioli).

In verità, la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24665 del 2009 aveva già affermato che anche nelle cause di accertamento dei crediti di lavoro nel fallimento non operava la sospensione feriale, privilegiando – così – un “approccio ermeneutico” (pag. 2 dell’ordinanza), secondo cui la natura sostanziale di causa di lavoro prevarrebbe sulla forma del processo.
Oggi la Corte mette in discussione questo suo precedente insegnamento. E ciò alla luce di una proposta di lettura costituzionalmente orientata (art. 35 Cost.) delle dette disposizioni, tenendo conto della particolarità dei diritti che nascono da un rapporto di lavoro subordinato e dalle caratteristiche del procedimento fallimentare.
In pratica, non avendo il procedimento fallimentare alcuna specifica esigenza di speditezza in tema di ammissione dei crediti di lavoro, applicare a tale procedimento la non sospensione feriale (prevista, invece, per tutti gli altri creditori), finirebbe per svantaggiare proprio i diritti del lavoratore e, dunque, per contraddire la ratio stessa della non applicabilità della sospensione alle controversie di lavoro.

In altri termini, una norma dettata per avvantaggiare il lavoratore apporterebbe, invece, un danno allo stesso, “precludendogli di usufruire di un maggior termine per impugnare il provvedimento di esclusione dallo stato passivo pur non sussistendo quelle esigenze di speditezza che giustificano l’inapplicabilità della sospensione feriale nelle ordinarie controversie di lavoro”, come si ricava dall’ordinanza interlocutoria in commento.
Secondo la Corte, tale lettura non è preclusa neppure dall’art. 92 Ord. Giud., attesa la prevalenza della disciplina fallimentare “che attrae, nel suo ambito, consentendo di includerle nella relativa materia, le impugnazioni allo stato passivo aventi ad oggetto l’accertamento di crediti di lavoro” (ord. cit.).
Oltretutto, dopo la Riforma delle procedure concorsuali del 2006, l’introduzione dell’art. 36 bis – che sembra porsi come una norma assolutamente speciale (e che, dunque, prevale rispetto a quella generale dettata per il rito del lavoro) – consentirebbe di concludere, attraverso una interpretazione a contrario, che la sospensione feriale dei termini troverebbe applicazione in ogni procedimento endofallimentare, ad esclusione di quelli di cui agli artt. 26 e 36 L.fall..
Chi scrive concorda sui dubbi avanzati dalla Corte in quanto il far prevalere il concetto sostanziale di causa di lavoro, rispetto ai diversi procedimenti in esame, porta a stravolgere la ratio delle singole previsioni, a danno del soggetto tutelato dalla norma stessa.

In verità, il dubbio interpretarivo potrebbe essere agevolmente sciolto qualora si ragionasse sulla diversa funzione del processo del lavoro e di quello fallimentare: il primo, come detto e autorevolmente insegnato da Satta (nel 1973, in Il processo del lavoro), ha ad oggetto cause non di difesa “ma di conquista, e diciamo pure di legittimo tentativo di conquista, cioè di modificazione in melius del rapporto esistente” e, dunque, richiede celerità, speditezza e poteri istruttori officiosi del Giudice, anche attraverso l’utilizzo delle presunzioni; nel secondo, invece, l’accoglimento della domanda, che è di mero accertamento, consente al lavoratore di partecipare al concorso ma non di ottenere la soddisfazione del credito ammesso.

Se è vero che il processo serve per dare concreta realizzazione del diritto sostanziale e, a maggior ragione, la tutela processuale rappresenta una colonna del diritto sostanziale del lavoratore, chi scrive confida che la Cassazione riveda la sua posizione affermata nel 2009.

La vicenda rappresenta, in conclusione, un ulteriore momento di incontro-scontro tra Diritto del lavoro e Diritto fallimentare, in una fattispecie dove particolarmente evidente è l’intreccio tra le esigenze di tutela sostanziale e tutela processuale (in proposito, sia consentito rinviare al contributo delle Autrici recentemente pubblicato su Arch. Giur., fasc. 4-2015, pagg. 493-545, dal titolo “Diritto del Lavoro e crisi d’impresa: attualità e prospettive”).

Iolanda Piccinini e Serena Mancini

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