LA REINTEGRAZIONE GRAVA SUL CESSIONARIO – Cass. 21.2.2014, n. 4130

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La Cassazione sostiene la continuità del rapporto con il cessionario in caso di reintegrazione.

Il rapporto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato prima del trasferimento di azienda continua con il cessionario dell’azienda ove vi sia ricostituzione giudiziale per effetto dell’annullamento del recesso e dell’applicazione della tutela reale con sentenza tra le parti originarie del rapporto di lavoro, restando irrilevante l’anteriorità del recesso rispetto al trasferimento d’azienda.

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