LA CORTE COSTITUZIONALE DICE ANCORA “BASTA” ALLO SPOIL SYSTEM – Corte Costituzionale, 24 gennaio 2017, n.15, pres. Grossi, red. Prosperetti

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Pubblico impiego – Incarichi dirigenziali conferiti ex art. 19 co.6 d.lgs. 165/2001 – Cessazione automatica ope legis – Illegittimità costituzionale – Violazione artt. 3, 97, 98 Cost.

L’art. 2, comma 20, del decreto l. n. 95 del 2012, conv., con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. n. 135 del 2012 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che, all’esito del processo di riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale attuato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, non oltre l’1 novembre 2012, cessano tutti gli incarichi in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lg. n. 165 del 2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

La sentenza della Corte Costituzionale affronta la questione della cessazione automatica di incarichi dirigenziali, sottoponendo al vaglio di legittimità costituzionale l’art. 2, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 in tema di disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, che prevede la cessazione, all’esito del processo di razionalizzazione e comunque non oltre il 1 novembre 2012, di tutti gli incarichi in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La vicenda riguardava un contratto individuale di lavoro in favore di un dirigente assunto ai sensi dell’art. 19 co.6 stipulato con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Nella sentenza in oggetto la Corte richiama le pronunce in cui ha esaminato funditus il meccanismo della decadenza automatica degli organi dirigenziali di vertice dell’Amministrazione e le sue ripercussioni sui rapporti di lavoro, con le relative incidenze sui principi sanciti dagli artt. 3, 97 e 98 Cost. Dopo aver individuato i presupposti e le ragioni che giustificano lo spoil system, fondato essenzialmente sulla necessità per l’organo di vertice, intuitu personae, di assicurare il miglior funzionamento dell’ufficio grazie a rapporti interni allo stesso, si riflette sulla possibilità di individuare profili comuni con la fattispecie in esame, al fine di estendere anche al personale dirigenziale interessato dalla normativa che prevede meccanismi decadenziali ope legis, la tutela e le garanzie riconosciute dalla Corte Cost, con le sentenze n. 103 del 2007 , n.161 e n. 81 del 2010. La Corte esclude che ragioni di contenimento e revisione della spesa pubblica possano incidere negativamente sui principi di buon andamento e di continuità della pubblica amministrazione, ponendo dei limiti a tali previsioni normative che violano il principio del legittimo affidamento del pubblico dipendente, per il venir meno ante tempus dell’incarico dirigenziale conferitogli. Per tali ragioni la Corte ha dichiarato l’illegittimità della norma, aderendo all’orientamento ormai consolidato.

Dott.ssa Claudia La Valle

*Di prossima pubblicazione su “Lavoro e previdenza oggi” (www.lpo.it)

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