INFORTUNI SUL LAVORO: LA RESPONSABILITÀ PENALE SI ACCERTA IN BASE AL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ – Corte di Cassazione, Sez. 4 Penale n. 50037 del 10 ottobre 2017, Pres. Blaiotta, Rel. Serrao – Corte di Cassazione, Sez. 4 Penale n. 52536 del 9 novembre 2017, Pres. Piccialli, Rel. Serrao

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“In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto”.

“In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nelle strutture aziendali complesse, è configurabile la responsabilità del datore di lavoro – quale titolare della relativa posizione di garanzia, in quanto soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio – in caso di incidente conseguente al mancato aggiornamento dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature, per inottemperanza degli obblighi previsti dall’art. 18, comma 1, lett. z), e 71, comma 4, lett. a), n.3), del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81”.

La giurisprudenza di legittimità torna a ribadire il principio per cui l’individuazione dei destinatari delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro deve essere effettuata con riferimento alle mansioni concretamente svolte e non alla qualificazione astratta del rapporto. In base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, il che non vale, tuttavia, a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge. Il principio di effettività invera il precetto sancito dall’art. 27 Cost., in virtù del quale non può ammettersi il rischio di una responsabilità da posizione, che si concretizzerebbe ogni volta in cui tra il garante legale ed i “garantiti” manchi un diretto contatto tale da non consentire una presa visione concreta dei rischi che possono verificarsi sui luoghi di lavoro. E’ dunque necessario, ai fini dell’accertamento della penale responsabilità, non solo che un soggetto rivesta concretamente una posizione di garanzia, ma anche che possa attivare i poteri impeditivi occorrenti. La fattispecie esaminata dalla prima delle sentenze in epigrafe riguarda il caso di lavori inizialmente affidati ad una impresa di costruzioni, che aveva appaltato i lavori di carpenteria alla una ditta a sua volta subappaltante ad una terza ditta, il cui lavoratore subiva un infortunio realizzando una procedura esecutiva diversa da quella prevista dal POS e dal PSC. I giudici di piazza Cavour hanno confermato la responsabilità del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e del direttore del cantiere in concorso con il responsabile, nonché direttore, del cantiere dell’impresa subappaltata. Afferma la Corte che la definizione di specifici compiti e della connessa sfera di responsabilità discende sia dalla funzione generale di alta vigilanza, sia dalla espressa previsione normativa del d.lgs. n.81 del 2008 che individua puntuali condotte dalla cui inosservanza discende la connessa responsabilità. Il provvedimento si sofferma sulla necessità che il controllo sul rispetto delle previsioni del piano operativo di sicurezza avvenga in concreto e che tutti i soggetti individuati dal PSC collaborino al fine di evitare il rischio interferenziale, che aumenta quando si susseguono pluralità di lavorazioni affidate ad imprese che non operano contemporaneamente nel cantiere.

La sentenza n.52536 ribadisce il principio già espresso da Cass. Pen., Sez. 4, sentenza n. 22606 del 4/4/2017 con la quale è stato affermato che rilevano, ai fini dell’accertamento della responsabilità penale, sia i poteri di gestione e controllo di cui concretamente si dispone, sia le categorie giuridiche, i modelli di agente ed i concreti ruoli esercitati. La motivazione si fonda sull’assunto per cui ai fini dell’individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio, essendo generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del datore di lavoro l’incidente derivante da scelte gestionali, e rientrando tra queste l’impiego di un macchinario pericoloso, al quale non sono stati aggiornati i dispositivi di sicurezza ed al cui uso non sono stati adeguatamente formati i dipendenti. La Corte ha rigettato il ricorso dell’amministratore unico della società, che lamentava il vizio di violazione di legge poiché era stato ritenuto responsabile, in luogo del soggetto titolare di espressa delega in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

Dott.ssa Claudia La Valle

*Di prossima pubblicazione su Lavoro e previdenza oggi” (www.lpo.it)

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