INEFFICACIA DI LICENZIAMENTO COMUNICATO CON E-MAIL PRIVA DI FIRMA DIGITALE – Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, ord., 15 febbraio 2016, est. Lisi

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La e-mail priva di firma digitale non costituisce atto scritto e sottoscritto ex art. 2702 c.c.; pertanto il licenziamento con essa comunicato è inefficace per violazione dell’art. 2 della legge n. 604 del 1966 e, in base ai commi 1 e 3 dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 come novellato dalla legge n. 92 del 2012, ha come conseguenza la reintegrazione nel posto del lavoratore ovvero, su richiesta di quest’ultimo, la sostituzione della detta reintegrazione con una indennità.

Licenziamento – licenziamento attraverso e-mail – inefficacia – sussistenza – reintegrazione – sussistenza – facoltà di scelta di indennità sostitutiva – sussistenza

art. 2702 c.c. – art. 2 l n. 604/1966 – art. 18 l. n. 300/1970 – l. n. 92/2012

Con ricorso al Tribunale di Frosinone, Giudice del Lavoro, parte attrice assumeva l’invalidità del licenziamento comunicatole e chiedeva, per effetto di tale invalidità, la reintegrazione nel posto di lavoro con facoltà di scelta per l’indennità sostitutiva prevista ex lege. In particolare, l’attore argomentava l’inefficacia del licenziamento comunicato via e-mail, in quanto privo di forma scritta, nonché la nullità in conseguenza del mancato tentativo obbligatorio di conciliazione e dell’insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento.
Il Tribunale di Frosinone, con l’ordinanza 15 febbraio 2016 in esame, accoglie il ricorso sulla base dell’inefficacia del licenziamento via e-mail. E’ sottolineata, in tale senso, la mancanza della sottoscrizione, in assenza di firma digitale. Ciò, in una direttrice interpretativa che si riporta alla considerazione del licenziamento come atto unilaterale ricettizio.
Nell’ambito del provvedimento del Tribunale di Frosinone, l’inefficacia del licenziamento porta direttamente, nella sfera della novellazione operata sulla legge n. 300 del 1970 dalla legge n. 92 del 2012, alla reintegrazione del lavoratore con facoltà di scelta di un’indennità sostitutiva.

Giorgio Frontini

* Di prossima pubblicazione su “Lavoro a previdenza oggi” (www.lpo.it)

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