INCENTIVAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO FINO A SETTANT’ANNI: NO SE DIRIGENTE – Trib. Roma 14.4.2014, est. Gandini

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L’incentivazione alla prosecuzione dell’attività lavorativa fino a settant’anni è inapplicabile ai dirigenti

L’incentivazione alla prosecuzione dell’attività lavorativa fino a settant’anni – introdotta dall’art. 24, comma 4, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 – è una disposizione “del tutto generica, imprecisa e quasi di natura programmatica”: è quanto afferma il Tribunale di Roma nella pronuncia del 14 aprile 2014, respingendo il ricorso di un lavoratore con funzioni dirigenziali, licenziato al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

Secondo il giudice adito, in considerazione della lacunosità della norma in esame, che non disciplina le modalità e i tempi per esercitare l’opzione da parte del lavoratore interessato, “non può ritenersi che l’art. 24 co. 4 d.l. 201/2011 attribuisca un diritto potestativo alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al settantesimo anno di età”.

Inoltre, secondo la pronuncia in epigrafe, l’estensione delle tutele di cui all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori – prevista dal citato art. 24, comma 4, per tutti i lavoratori dipendenti che intendano proseguire il rapporto di lavoro fino al compimento dei settanta anni  – deve comunque intendersi inapplicabile nei confronti dei dirigenti. Il giudice giunge a questa decisione alla luce di un’interpretazione sistematica, in quanto “la legge 92/2012, nel novellare l’art. 18 legge 300/70, ne ha previsto l’applicabilità ai dirigenti nei soli casi di cui al comma 1”.

Dott.ssa Marianna Russo

*Il presente scritto è frutto esclusivo del pensiero dell’Autrice e non impegna in nessun modo l’Amministrazione

 

 

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