MANCATA PROVA DELL’ATTUALITA’ DEL MOTIVO E LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO – C. App. Catanzaro 17.10.2013 n. 1714

toga di spalle

La Corte d’appello di Catanzaro si pronuncia in materia di giustificato motivo oggettivo

Il tribunale di Castrovillari dichiarava l’illegittimità del licenziamento individuale intimato, dalla società appellante, “per ultimazione lavori” in quanto la stessa non avrebbe dimostrato l’effettiva ultimazione dei lavori. Condannava perciò la convenuta alla reintegrazione dei lavoratori e al risarcimento del danno.

La società appellante dinanzi alla Corte d’appello ribadisce la legittimità del licenziamento in quanto lo stesso sarebbe giustificato da un accordo del 12 dicembre 2006 che prevedeva l’ultimazione dei lavori alla stessa data. La società sostiene inoltre che sarebbe onere dei lavoratori allegare a quali lavori non affidati in subappalto gli stessi sarebbe potuti essere adibiti durante il periodo di proroga di 45 giorni concessi per l’ultimazione dei lavori.

Secondo la Corte in primo luogo la mancanza di prova dell’ultimazione dei lavori non consente di affermare la legittimità dei licenziamenti intimati.

Inoltre non sarebbe da condividere l’affermazione della società appellante secondo la quale sarebbe stato onere dei lavoratori fornire la prova dei lavori ai quali avrebbero potuto esse adibiti durante la proroga in quanto. Al contrario, era onere della società dimostrare i lavori che il 12 dicembre 2006, diversi da quelli scorporati e da quelli affidati in subappalto, risultavano ultimati.

Infine, conclude la Corte, la circostanza evidenziata dalla società appaltante che comunque trascorso il periodo di proroga il contratto d’appalto sarebbe stato risolto e quindi conseguentemente i lavoratori sarebbero stati licenziati non si presta a ricevere positiva considerazione in quanto la valutazione di legittimità del licenziamento deve essere riferita alla data dell’intimazione dello stesso.

(Jessica Geraldo Schwengber)

App. Catanzaro 17.10.2013, n. 1714

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