INADEGUATA E PRIVA DI EFFICACIA DISSUASIVA LA TUTELA INDENNITARIA PREVISTA DAL D.LGS. N. 23/2015

GIUSTIZIA

Nel quadro della disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato c.d. “a tutele crescenti” di cui al D.Lgs. n. 23/2015, con specifico riguardo alle disposizioni che apprestano una tutela al lavoratore illegittimamente licenziato per giusta causa, giustificato motivo o sussistenza di vizi formali e procedurali (artt. 3 e 4, art.  9 per le imprese di piccole dimensioni) e alle disposizioni concernenti il meccanismo di offerta di conciliazione e il licenziamento collettivo (rispettivamente artt. 6 e 10), ad avviso del Comitato Europeo dei Diritti Sociali si riscontra una violazione dell’art. 24 della Carta sociale europea.

Il Comitato, tenendo presente e valorizzando la posizione assunta dalla Corte Costituzionale italiana (sent. n. 194 dell’8 novembre 2018), chiarisce che la lesione consiste nella previsione di un tetto indennitario massimo che, non soltanto non costituisce un risarcimento parametrato sull’entità del danno effettivamente patito, ma non risulta neppure connotato da un carattere dissuasivo. Nonostante, all’indomani dell’entrata in vigore della Legge n. 96/2018, siano state elevate le soglie di tale plafond. Altresì, ritiene che la possibilità di offerta di conciliazione extra giudiziaria sia contrastante con i diritti riconosciuti dalla Carta sociale europea poiché, mentre implica che il lavoratore debba rinunciare al procedimento giudiziario, di fatto avvantaggia il datore di lavoro quanto alla prevedibilità dei costi di licenziamento.

*Dott. Alessio Giuliani

Dottorando di Ricerca Università di Roma La Sapienza

* Di prossima pubblicazione su “Lavoro e previdenza oggi” (www.lpo.it)

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