ILLEGITTIMA REITERAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE NELLA SCUOLA – Tribunale di Frosinone, 18 gennaio 2017, n. 50, est. Pastore

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La stipulazione di contratti a termine del personale ATA per supplenze annuali su organico di diritto per oltre trentasei mesi costituisce illegittima reiterazione dei contratti medesimi, non sanzionabile con la trasformazione in contratti a tempo indeterminato, ferma restando la possibilità di ottenere il risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza delle SS.UU. n. 5072/2016. Viene riconosciuta l’anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l’Amministrazione unitamente alle relative differenze retributive.

Contratti a termine con la P.A. – illegittima reiterazione – conversione a tempo indeterminato – tutela risarcitoria – anzianità di servizio.

art. 5 l. n. 368/2001 – direttiva 1999/70/CE – art. 36 e 70 l. n. 165/2001 – art. 4 l. n. 124/1999 – l. n. 107/2015.

I ricorrenti hanno convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Frosinone il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità della reiterazione di dei contratti a tempo determinato stipulati, in qualità di collaboratori scolastici, con il Ministero convenuto, a partire dal 2000, in violazione dell’art. 5 della l. n. 368/2001 e della direttiva n. 1999/70CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. I suddetti asseriscono l’illegittima apposizione del termine e, pertanto, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, chiedendo, per l’effetto, il reinserimento in servizio, il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 32 della l. n. 183/2010, nonché il riconoscimento degli scatti biennali di anzianità a decorrere dal terzo contratto stipulato unitamente alle relative differenze retributive e contributive.
Il Tribunale di Frosinone ha ritenuto la domanda parzialmente fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, rilevando, in via preliminare, che tre dei ricorrenti hanno richiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere essendo stati immessi in ruolo. Per ciò che concerne uno dei ricorrenti, A.L, non vi è stata immissione in ruolo, né vi era alcuna ragionevole speranza che ciò potesse verificarsi.
Ciò premesso, il Giudicante ha dichiarato l’illegittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati fra A.L. ed il Ministero convenuto dal 2001 al 2010, condannando l’Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno nella misura di dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita. Ha, inoltre, dichiarato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell’anzianità di servizio e delle relative differenze.
La decisione del Giudice è suffragata da una ricostruzione normativa della fattispecie completa e dettagliata. In particolare, il Tribunale ha, innanzitutto, escluso che l’illegittima sequenza di contratti a tempo determinato intrattenuti con il MIUR dal personale della scuola possa essere sanzionata con la trasformazione in contratti a tempo indeterminato, ciò in ragione dei principi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 165/2001, ai sensi del quale la violazione di norme imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte delle Pubbliche Amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
In proposito viene richiamato l’orientamento della Corte di Giustizia a proposito della conformità della normativa italiana alla direttiva 1999/70/CE, ove riconosce al lavoratore pubblico la sola tutela risarcitoria avverso l’abusivo ricorso della P.A. ai contratti a termine.
Il Giudice richiama, inoltre, la disciplina di cui alla l. 124/1999, insensibile, per effetto dell’art. 70 dello stesso decreto, agli interventi del legislatore in materia di contratto a tempo determinato nel settore privatistico, con la conseguenza che la disciplina contenuta nel d. lgs. 368/2001 non ha abrogato la l. n. 124/1999, in quanto disciplina speciale, né può essere applicata alle fattispecie di illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati fra la Pubblica Amministrazione e il personale della scuola.
Tuttavia, essendo stata la disciplina in argomento oggetto di recente valutazione in sede nazionale e comunitaria, il Giudice richiama il recente intervento della Corte di Giustizia (sentenza Mascolo e altri c/ MIUR) che, sollecitata dalla Corte Costituzionale a pronunciarsi circa la compatibilità della disciplina di cui alla l. n. 124/1999 in tema di contratti a tempo determinato, ha reso necessario un adeguamento della normativa nazionale a quella europea, attesa la necessità per le autorità nazionali di prevedere procedure di assunzione certe – anche nel tempo – e porre in essere misure proporzionate e sufficientemente dissuasive nei riguardi degli abusi.
In proposito, con l’emanazione della l. n. 107/2015 è stato previsto un piano straordinario di assunzioni, è stata sancita la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite, è stata ribadita la cadenza triennale dei concorsi ed inserito un limite alla reiterazione delle supplenze prevedendo il termine di trentasei mesi alla stipulazione dei contratti a tempo determinato.
A seguito della pronuncia della Corte di Giustizia, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 11 della l. n. 124/1999, precisando, tuttavia, che le disposizioni previste con l’emanazione della l. n. 107/2015 hanno cancellato l’illecito comunitario, posto che il piano di assunzioni straordinario previsto nella medesima legge costituisce misura adeguatamente satisfattiva ed alternativa al risarcimento del danno per l’illecita reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati fra i docenti e il MIUR. Per quanto concerne il personale amministrativo della scuola, non interessato dal piano di assunzioni straordinario, soccorre la misura ordinaria del risarcimento del danno.
Con riferimento al quantum del risarcimento liquidato, il Giudice ha applicato i parametri previsti dall’art. 32 comma 5 della l. n. 183/2010, anche in ossequio all’orientamento della Suprema Corte (Cass. SS.UU., sent. n. 5072 del 15 marzo 2016): l’onere probatorio per il lavoratore è dunque meno gravoso essendo il danno presunto e determinato nella misura di un minimo e un massimo.
Da ultimo il Tribunale analizza la questione relativa al riconoscimento per i ricorrenti degli scatti di biennali di anzianità e della relativa corresponsione delle differenze retributive e contributive.
In proposito, il Giudice osserva che in considerazioni di ragioni anti discriminatorie rispetto ai colleghi di pari anzianità legati alla pubblica Amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, risulta corretto riconoscere ai ricorrenti il diritto all’anzianità di servizio maturata nel corso dei rapporti di lavoro a tempo determinato, unitamente alle relative differenze.

Giovanna De Nardo

*Di prossima pubblicazione su “Lavoro e previdenza oggi” (www.lpo.it)

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