IL TERMINE DECADENZIALE DEI 180 GIORNI DECORRE DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI 60 GIORNI PER L’IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO – Trib. Roma 5.11.2013 n. 122671

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IL TERMINE DECADENZIALE DEI 180 GIORNI DECORRE DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI 60 GIORNI PER L’IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO 

A norma dell’art. 31 della legge 183/2010 il licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione e “l’impugnazione è inefficacie se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni dal deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale”.

È quanto chiarito dal Tribunale Roma, sezione lavoro, Dott.ssa Trementozzi che, con ordinanza n. 122671/2013, ha precisato il dies a quo dal quale decorre il nuovo termine decadenziale dei 180 giorni introdotto dalla legge Fornero.

In particolare, il giudice ha ritenuto che i 180 giorni decorrono della scadenza del termine di 60 giorni per l’impugnazione del licenziamento, basandosi sul dato testuale della norma di riferimento sopracitata nella parte in cui indica il momento della decorrenza del termine stesso con l’aggettivo “successivo”.

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