IL TEMPESTIVO RICORSO IN SEDE CAUTELARE AVVERSO L’IMPUGNATO LICENZIAMENTO IMPEDISCE LA DECADENZA DEI TERMINI FISSATI DAL’ART. 32 LEGGE 183/10 – Trib. Roma 10.02.2014 n. 35250

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IL TEMPESTIVO RICORSO IN SEDE CAUTELARE AVVERSO L’IMPUGNATO LICENZIAMENTO IMPEDISCE LA DECADENZA DEI TERMINI FISSATI DAL’ART. 32 LEGGE 183/10 

“L’art. 32 legge 183/10 non distingue tra giudizio cautelare e di merito, richiedendo esclusivamente che la parte proponga un giudizio per l’accertamento della illegittimità del licenziamento impugnato.”

Questo è quanto afferma l’ordinanza in commento.

Nel caso di specie trattasi di un dipendente di banca che con ricorso ex legge 92/2012 contestava la legittimità del licenziamento intimato dalla banca convenuta di cui chiedeva accertarsi la nullità e/o l’illegittimità e/o l’inefficacia con tutte le conseguenze di legge in termini di diritti di reintegrazione e condanne risarcitorie.

Si costituiva la convenuta chiedendo dichiararsi la ricorrente decaduta dall’azione per non aver promosso il procedimento giudiziale nel termine di 270 giorni dalla contestazione della legittimità del licenziamento, come stabilito dall’art. 32 legge 183/10, e nel merito il rigetto dell’avverso ricorso stante la legittimità del licenziamento intimato per violazione del dovere di fedeltà del lavoratore.

Il Giudice preliminarmente respingeva l’eccezione di sopravvenuta decadenza dell’impugnativa, in quanto il ricorrente aveva depositato ricorso in sede cautelare avverso l’impugnato licenziamento nel termine di legge pertanto la decadenza non poteva intendersi maturata, e dichiarava la piena ammissibilità del ricorso.

Nel merito rigettava il ricorso in quanto la convenuta, nei limiti della cognizione sommaria del giudizio, aveva offerto sufficienti prove comprovanti la violazione del dovere di fedeltà del lavoratore sancito dall’art. 2105 c.c. che si sostanzia nell’obbligo dello stesso di tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e di tutelarne in ogni modo gli interessi.

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