IL RICORSO IN RIASSUNZIONE DEPOSITATO OLTRE I 180 GIORNI DALL’IMPUGNATIVA STRAGIUDIZIALE E’ INAMMISSIBILE – Trib. Roma 5.12.2013 n. 135969

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IL RICORSO IN RIASSUNZIONE DEPOSITATO OLTRE I 180 GIORNI DALL’IMPUGNATIVA STRAGIUDIZIALE E’ INAMMISSIBILE 

Con ordinanza n. 135969/2013, in commento, il Tribunale di Roma, sezione lavoro, in persona del Dott. Pagliarini, ha dichiarato l’inammissibilità della “riassunzione” di un giudizio dichiarato immediatamente estinto in ragione del mancato compimento dell’attività processuale nei termini perentori previsti dalla legge o stabiliti dal giudice.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli dalla società datrice prima stragiudizialmente, nel termine di 60 giorni, e poi giudizialmente, nell’ulteriore termine di 180 giorni, depositando un ricorso ex legge n.92/2012. All’udienza fissata il giudice, vista l’inattività del ricorrente, in quale non aveva notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione udienza alla controparte, aveva dichiarato l’estinzione del giudizio. Successivamente con nuovo ricorso, depositato oltre i 180 giorni dall’impugnativa stragiudiziale, il ricorrente riassumeva il giudizio estino.

Il giudice nel dichiarare l’inammissibilità del “ricorso in riassunzione” poiché depositato oltre il nuovo termine stabilito dalla legge 92/2012, ha precisato che il deposito del primo ricorso (introduttivo del giudizio dichiarato estinto) non può valere come evento “interruttivo” del termine decadenziale di 180 giorni dal momento che, per espresso disposto dell’art. 2964 c.c., alla decadenza non si applica l’efficacia interruttiva riconosciuta all’atto giudiziario dall’art.2945 c.c.

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