IL LICENZIAMENTO PRIVO DI GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELLA TUTELA REINTEGRATORIA PREVISTA DAL COMMA 4 ART. 18 LEGGE 300/70 – Trib. Roma 21.12.2013 n. 145229

toga di spalle

IL LICENZIAMENTO PRIVO DI GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELLA TUTELA REINTEGRATORIA PREVISTA DAL COMMA 4 ART. 18 LEGGE 300/70 

L’omessa allegazione di una qualsiasi giusta causa o giustificato motivo opponibile alla ricorrente, non possa che determinare la fattispecie più grave della ‘manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento del giustificato motivo oggettivo’ che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 18, comma 7, legge 300/70, determina l’applicabilità della tutela reintegratoria prevista dal comma 4 dello stesso articolo”.

È quanto stabilito dal Tribunale Roma in funzione di Giudice del lavoro, in persona del Dott. Selmi, che in materia di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ha disposto l’applicabilità della tutela reintegratoria prevista dal comma 4, del novellato art. 18.

Nel caso di specie, la ricorrente, previo l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (stante la stipula di un contratto a termine), chiedeva dichiararsi l’invalidità del licenziamento intimatole dalla società datrice ai sensi dell’art. 18, con tutte le conseguenze di legge in termini di diritti di reintegrazione e condanne risarcitorie.

Il Giudice, accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ha annullato il licenziamento impugnato dalla lavoratrice ed ha condannato la società convenuta alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata a 12 mensilità delle retribuzione globale di fatto.

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