IL LICENZIAMENTO PER RITORSIONE O VENDETTA SI CONFIGURA SOLO NEL CASO IN CUI IL MOTIVO RITORSIVO SIA STATO L’UNICO DETERMINANTE DELLO STESSO – Tribunale di Roma 8.11.2013 n. 25020

luogo di lavoro

IL LICENZIAMENTO PER RITORSIONE O VENDETTA SI CONFIGURA SOLO NEL CASO IN CUI IL MOTIVO RITORSIVO SIA STATO L’UNICO DETERMINANTE DELLO STESSO 

Il Tribunale di Roma, Sezione lavoro, in persona del Dott. Pagliarini, si è trovato a doversi pronunciare sulla difficile e dibattuta questione del licenziamento discriminatorio, accogliendo parzialmente il ricorso proposto da un lavoratore licenziato dalla società datrice.

Nel caso in esame, il ricorrente aveva impugnato il licenziamento intimatogli sostenendo in primis la natura discriminatoria e ritorsiva di esso, ciò perché, quale rappresentante sindacale aziendale, aveva denunciato la condotta illecita della società sulla fatturazione degli introiti, e in secondo luogo l’insussistenza del motivo posto a fondamento del recesso.

Il Giudice del lavoro, in linea con l’orientamento più volte ribadito dai giudici di legittimità, ha escluso la natura discriminatoria del licenziamento intimato “sia  perché non è emerso che il recesso sia avvenuto con intento ritorsivo e vendicativo quale conseguenza diretta della sua denuncia sulla ritenuta illecita fatturazione degli introiti della società convenuta, sia perché comunque tale circostanza non sarebbe stata l’unico esclusivo motivo determinante del recesso”.

In tema di licenziamento discriminatorio, infatti, la Suprema Corte ha più volte affermato che il licenziamento per ritorsione è da considerarsi nullo solo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato determinante dello stesso, ai sensi degli artt. 1418 c.c., comma 2°, 1345 e 1324 c.c..

Nel caso de quo, non sussistendo gli estremi del licenziamento discriminatorio ma, comunque, essendo il licenziamento privo di giustificato motivo, il Giudice, ha dichiarato la risoluzione del rapporto intercorso e stante la mancanza del giustificato motivo soggettivo ha condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva par a 18 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

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