Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: dalla ragione economica alla ragione organizzativa (Giuseppe Santoro-Passarelli)

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Quaderni del CSDNRoma – n. 1 del 2017

* di prossima pubblicazione su “Lavoro e Previdenza oggi” n.3/4 del 2017

Giuseppe Santoro-Passarelli

già Professore Ordinario di Diritto del Lavoro – Sapienza, Università di Roma

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: dalla ragione economica alla ragione organizzativa

Abstract. L’A. prende in esame il tema dell’identificazione della fattispecie del giustificato motivo oggettivo prendendo spunto dalla sentenza della Cassazione del 7 dicembre 2016 n. 25201 che ha riconosciuto rilevanza alla causa esclusivamente organizzativa come giustificato motivo di licenziamento. E tuttavia il riconoscimento di questa “ragione organizzativa” pone il problema delle modalità di controllo e cioè “se si deve risolvere nell’accertamento della soppressione del posto, come sembra a prima vista ritenere la sentenza, quando afferma che “ è sufficiente dimostrare l’effettività del mutamento organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione organizzativa “ o se, invece, bisogna avere riguardo alle ragioni che hanno determinato la soppressione del posto. Secondo l’a. il giudice deve accertare prioritariamente le ragioni e non limitarsi al controllo della soppressione del posto per evitare che il licenziamento per g.m.o. nasconda in realtà un licenziamento ad nutum. D’altra parte l’A. ha cura di distinguere le scelte del datore di lavoro che considera insindacabili ai sensi dell’art. 41 cost dalle ragioni di cui all’art. 3 della legge n. 604 del 1966 che non sono decise dal datore di lavoro ma derivano da regole di normalità tecnico organizzativa. Pertanto il controllo del giudice sulle suddette ragioni non deve tradursi in una semplice ratifica delle scelte del datore di lavoro e non è neppure un controllo di merito ma è di legittimità, se è effettuato utilizzando parametri oggettivi e verificabili, come ad esempio, la sopravvenuta inutilità della prestazione lavorativa o la velocizzazione del processo decisionale o la semplificazione del processo produttivo.

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