IL LAVORO ETERO-ORGANIZZATO NEI CALL CENTER – Tribunale di Roma, sentenza 6 maggio 2019 – Giudice D. Bracci

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Le collaborazioni etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, D.lgs. n.81.2015 non modificano, in senso espansivo, l’area della subordinazione restando pertanto nell’alveo del lavoro parasubordinato, assimilato, limitatamente alla disciplina del rapporto, e in particolare per quel che riguarda sicurezza, igiene, retribuzione diretta e differita, limiti di orario, ferie e previdenza, al lavoro subordinato. 

Il lavoro dei collaboratori “out bound” nei call center non è di natura subordinata qualora manchi la sottoposizione a precisi vincoli di orario (sussistenza di fasce orarie di lavoro prestabilite dalla società) e vi sia possibilità di scelta sull’eseguire, o meno, la prestazione lavorativa senza, con ciò, dover temere alcuna sanzione disciplinare per la scelta fatta.

Ricorso per l’accertamento di genuini rapporti di collaborazione coordinata continuativa – Collaboratori “out bound” di call center – Collaborazioni organizzate dal committente – Natura del lavoro etero-organizzato – Esclusione normativa del comma 2, art. 2, D.lgs. n.81/2015.

Artt. 2094, 2222, 2232 e 2697 c.c. – Art. 409 n.3 c.p.c. – Art.2, comma 1 e 2, D.lgs. n. 81/2015.

Una società operante nel settore dei call center, dopo aver ricevuto legale diffida a riconoscere l’intercorso vincolo di subordinazione (e le relative differenze retributive e contributive) con i propri addetti ad attività “out bound”, ha adito il Tribunale di Roma chiedendo di accertare la genuinità dei rapporti di collaborazione reiterati con i convenuti tra il 2016 e il 2018. Quest’ultimi, in via riconvenzionale, chiedevano di accertare che nel periodo di riferimento fosse intercorso fra le parti senza soluzione di continuità un rapporto di lavoro subordinato o, in subordine, la etero-organizzazione ex art. 2, comma1, D.lgs. n.81/2015 con conseguente applicazione della “disciplina del rapporto di lavoro subordinato”. Si rileva che nello specifico settore delle collaborazioni out bound, il 28 giugno 2016 e il 31 luglio 2017, le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale hanno sottoscritto l’Accordo Collettivo Assotelecomunicazioni-Asstel, Assocontact, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL al fine di sfruttare il rinvio normativo, contenuto al secondo comma dell’art. 2 del D.lgs. n.81/2015, alla contrattazione collettiva nazionale in deroga alla disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente “in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative…in riferimento ai contratti di collaborazione esclusivamente personale e continuativa stipulati per lo svolgimento delle stesse attività out bound ivi regolate”. Il ricorso della società datrice è stato accolto perché fondato in ragione di un duplice rilievo:

– Per quanto concerne l’eccepita subordinazione questa è da escludere giacchè, dall’istruttoria condotta, risulta accertato che gli stessi collaboratori non erano sottoposti a precisi vincoli di orario (ma fasce orarie prestabilite dalla società) potendo scegliere se eseguire, o meno, la prestazione lavorativa prenotando la propria postazione senza dover temere alcuna sanzione disciplinare per la scelta fatta. Di talchè, il ricorrente poteva disporre della prestazione lavorativa offerta unicamente a condizione che i resistenti avessero prenotato la postazione lavorativa senza mai revocare la disponibilità data. Finanche il nomen juris circa la qualificazione del rapporto, concordemente adoperato dalle parti in sede di conclusione dell’accordo, è un indice della subordinazione da tener altresì in considerazione per l’indagine giudiziale da condurre con metodo tipologico.

– Sulla riconducibilità, o meno, del rapporto alla fattispecie di cui all’art. 2, comma 1, D.lgs. n.81/2015, la sentenza risulta indubbiamente interessante, sul piano dogmatico, offrendo un contributo all’acceso dibattito dottrinale in essere sulla qualificazione della peculiare figura delle collaborazioni etero-organizzate. Ebbene, in maniera del tutto adesiva rispetto alle conclusioni della Corte di Appello di Torino sul caso dei ciclo fattorini di “Foodora” (Corte di Appello di Torino, sentenza n.26 del 4 febbraio 2019), anche il Giudice del Lavoro di Roma ha ritenuto che quest’ultime siano un tertium genus tra il lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c. e le collaborazioni coordinate continuative di cui all’art. 409 n.3 c.p.c.: “l’elemento della etero-organizzazione appare certamente qualcosa di più invasivo rispetto al mero “coordinamento” con il committente, tipico delle co.co.co., nelle quali le modalità di esecuzione della prestazione sono il frutto di un accordo delle parti, ma rappresentando necessariamente qualcosa di meno rispetto all’esercizio del potere direttivo e di conformazione (eterodirezione) della prestazione da parte del datore di lavoro”. Si afferma, inoltre, che, a differenza della semplice coordinazione, in quest’ultime è ravvisabile un’effettiva integrazione funzionale del lavoratore nella organizzazione produttiva del committente tale da rendere la prestazione “strutturalmente legata a questa”. Sul piano degli effetti normativi, successivamente alla riconduzione del lavoro etero-organizzato all’interno dell’alveo dell’autonomia, il Tribunale di merito, senza motivare alcunché sul punto, ha statuito che a queste collaborazioni si applichi la regolamentazione del lavoro subordinato “in particolare per quel che riguarda sicurezza e igiene, retribuzione diretta e differita (quindi inquadramento professionale), limiti di orario, ferie e previdenza”. Sennonchè nel caso di specie, si è ritenuto non applicabile tale disciplina giacchè sussiste il suddetto accordo derogatorio (del 31 luglio 2017) ex art. 2, comma 2, D.lgs. n.81/2015. Ebbene, conclude la sentenza, proprio tale ipotesi derogatoria finisce per corroborare l’autonomia della etero-organizzazione perché, se così non fosse, “si consentirebbe una deroga alle norme di legge addirittura più ampia di quella consentita dall’art. 8 legge n.148/2011” e una probabile incostituzionalità della norma per violazione dei principi sulla indisponibilità del tipo legale e per violazione dell’art. 3 Cost. in materia di eguaglianza sostanziale per “irragionevolezza della disparità di trattamento con il lavoro etero-diretto”: in tale ottica, l’art. 2 comma 1, non può che essere una norma di disciplina e non di fattispecie volendo, con ciò, il legislatore “estendere una disciplina migliorativa rispetto a quella davvero scarna applicabile al lavoro autonomo parasubordinato non etero-organizzato, cioè alle co.co.co., e quindi senza che si pongano problemi di indisponibilità dei diritti e nemmeno di parità di trattamento ex art. 3 Cost.”. Si conclude quindi con il rigetto della domanda riconvenzionale.

Si tratta una sentenza particolarmente analitica e che scientemente, seppur non richiesto dalla necessità di risoluzione del petitum, opera una ricostruzione tipologica dell’istituto prendendo posizione su di una vexata quaestio affrontata da un profluvio di differenti visioni dottrinali

*Dott. Eugenio Erario Boccafurni – Dottorando di ricerca in Diritto del Lavoro presso l’università di Roma “La Sapienza”

* Di prossima pubblicazione su “Lavoro e previdenza oggi” (www.lpo.it)

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