IL GIUDICE ORDINARIO PUO’ DISAPPLICARE L’ATTO DI RIDEFINIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DI UN’AMMINISTRAZIONE QUANDO VI SIA UN DIFETTO CHE RENDA ILLEGITTIMO IL CONSEGUENTE RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO – Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 31 maggio 2019, n. 15008, Pres. Napoletano, Est. Di Paolantonio

Cassazione

In tema di eccedenze di personale e di mobilità collettiva tra amministrazioni pubbliche, l’art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla l. n. 183 del 2011, va coordinato con l’art. 6 dello stesso decreto, che, nel testo vigente dopo la modifica operata dal d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. in l. n. 135 del 2012, prescrive che i processi di riorganizzazione degli uffici che comportino individuazione di esuberi devono essere preceduti dall’informazione alle organizzazioni sindacali e dall’esame congiunto con le stesse sui criteri per l’individuazione degli esuberi, esame imposto dall’art. 2 del richiamato d.l. n. 95 del 2012 anche per le procedure da avviare per ridurre le dotazioni organiche nei termini indicati dallo stesso art. 2, comma 1. Il difetto dell’esame congiunto, che deve precedere l’adozione dell’atto organizzativo di ridefinizione della dotazione organica, si risolve in un vizio di detto atto, che, anche quando è espressione di un potere unilaterale di diritto pubblico, può essere disapplicato dal giudice ordinario, quale atto presupposto, con conseguente illegittimità del recesso intimato all’esito della procedura ex art. 72 del d.l. n. 112 del 2008 o del collocamento in disponibilità; nelle unità sanitarie locali, dove gli atti organizzativi hanno natura di atti di diritto privato, la cognizione del giudice ordinario nelle procedure di eccedenza di personale si estende all’atto presupposto e l’illegittimità di quest’ultimo, se adottato in violazione delle disposizioni di legge che disciplinano la variazione delle dotazioni organiche, si riflette sugli atti successivi della procedura.

Pubblico impiego privatizzato – Eccedenze di personale e mobilità collettiva – Collocamento in disponibilità – Risoluzione del rapporto di lavoro – Atto organizzativo di ridefinizione della dotazione organica – Criteri di individuazione degli esuberi – Previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali – Illegittimità dell’atto organizzativo – Illegittimità del recesso.

Art. 6, co. 1, d.lgs. n. 165/2001 – art. 33, d.lgs. n. 165/2011 – art. 2, co. 1 e 18 d.l. n. 95/2012 – art. 72, co. 11, d.l. n. 112/2008.

La Corte di Cassazione, con la sentenza citata in epigrafe ha confermato la decisione della Corte di Appello di Firenze che aveva accertato la illegittimità di un licenziamento intimato dall’Azienda U. T. C. nei confronti di A. I.

I Giudici di legittimità hanno statuito il principio di diritto secondo cui le procedure di mobilità per eccedenze di personale, nel pubblico impiego contrattualizzato, devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 (nella versione ante d.lgs. n. 75/2017) il quale stabilisce che i processi di riorganizzazione degli uffici devono essere preceduti, al fine di

assicurare obiettività e trasparenza, dall’informazione alle organizzazioni sindacali e dall’esame congiunto con le stesse sui criteri per l’individuazione degli eventuali esuberi.

Il difetto dell’esame congiunto prescritto, ha proseguito la Corte, si risolve in un vizio dell’atto organizzativo che, pur essendo espressione di un potere unilaterale di diritto pubblico, può essere disapplicato dal giudice ordinario, in quanto presupposto dell’atto di gestione del rapporto individuale di lavoro del dipendente.

Dalla disapplicazione dell’atto amministrativo presupposto discende, in via consequenziale, l’illegittimità del recesso intimato all’esito della procedura del collocamento in disponibilità ovvero di quella prevista dall’art. 72 del d.l. n. 112/2008 (c.d. prepensionamento).

Nel caso di specie l’Azienda aveva risolto il rapporto di lavoro con il dirigente medico A. I. sulla base di quanto previsto dall’art. 2, commi 11 e 14 del d.l. n. 95/2012 il quale stabilisce che le procedure di mobilità di cui all’art. 33, d.lgs. n. 165/2001, siano svolte – previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali – applicando in via prioritaria l’art. 72, comma 11 del d.l n. 112/2008. Quest’ultimo rende possibile per le amministrazioni, in riferimento alle esigenze organizzative ed ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, collocare a riposo il personale prossimo al compito dell’età anagrafica richiesta dalla normativa per il pensionamento.

Il dipendente aveva impugnato il provvedimento di risoluzione del rapporto, innanzi al Tribunale, nelle forme del rito c.d. “Fornero” e, all’esito del giudizio della fase di opposizione che lo aveva visto soccombente, aveva proposto reclamo alla Corte di Appello di Firenze.

La Corte toscana, accertata la mancanza dell’esame congiunto tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali – prescritto dall’art. 6, d.lgs. n. 165/2001 (ratione temporis vigente) – aveva ritenuto che l’Azienda non avesse provato adeguatamente le ragioni determinati il recesso dal rapporto di lavoro ed aveva accolto il reclamo del dirigente medico, riconoscendogli le tutele previste dall’art. 18 della legge n. 300/1970.

L’Azienda, condannata alla reintegrazione, aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza di merito sulla base di cinque motivi.

La Suprema Corte, facendo applicazione anche di un proprio autorevole orientamento, ha affermato che, essendo il datore di lavoro pubblico vincolato al rispetto di una precisa disciplina nell’adozione di atti di auto-organizzazione, il provvedimento amministrativo di definizione della dotazione organica, presupposto della misura di collocamento in disponibilità (ovvero di collocamento a riposo ex art. 72, d.l. n. 112/2008), non può essere ritenuto assolutamente insindacabile da parte del giudice ordinario.

Qualora l’atto organizzativo si riveli contrario alle regole formali e sostanziali che disciplinano l’esercizio del potere, ha aggiunto la Cassazione, la disapplicazione «conduce necessariamente a negare ogni effetto tra le parti all’atto generale di organizzazione, privando così di fondamento l’atto di gestione consequenziale», determinando il pieno ripristino della situazione precedente, non potendosi ipotizzare una disapplicazione ristretta al solo aspetto risarcitorio (SS. UU. n. 3677/2009).

Da ciò discende, secondo l’orientamento propugnato nella sentenza in commento, che la mancanza dell’esame congiunto si risolve in un vizio del provvedimento di determinazione dell’organizzazione dell’ufficio pubblico (in quanto integrante una violazione di legge) che consente la disapplicazione dell’atto stesso e l’illegittimità del recesso o del collocamento in disponibilità adottato all’esito della procedura.

Tale ragionamento è tanto più valido per gli enti sanitari, ha dichiarato la Corte, in considerazione della particolare disciplina dettata dall’ art. 3, comma 1-bis del d.lgs. n. 502/1992, la quale sancisce la natura di atti di diritto privato per tutte quelle determinazioni che definiscono l’organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali: l’illegittimità di detti atti può essere denunciata dinanzi al giudice ordinario e, in virtù dello stretto collegamento esistente fra rideterminazione della dotazione organica e riduzione del personale per eccedenza, determina l’invalidità derivata del recesso, o del collocamento in disponibilità, in quanto disposto sulla base di atti presupposti adottati in violazione di legge.

* Dott. Giovanni Fiaccavento

** Di prossima pubblicazione su “Lavoro e previdenza oggi” (www.lpo.it)

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