I POTERI ISTRUTTORI NEL PROCESSO DEL LAVORO TRA PREVISIONE CODICISTICA E APPORTO GIURISPRUDENZIALE – Corte di Cassazione, Sez. Lav., ordinanza 16 ottobre 2019, n.26225, rel. Paggetta

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Processo del lavoro – Istruzione probatoria – Poteri istruttori ex officio – Principio dispositivo – Terzietà – Onere della prova – Principio di autosufficienza del ricorso –

Art. 420 c.p.c. – art. 421 c.p.c. – art. 115 c.p.c. – art. 366 c.p.c.

Uno dei tratti caratterizzanti il processo del lavoro è la maggiore ampiezza dei poteri istruttori ex officio di cui gode il giudice a differenza di quanto previsto nel rito ordinario. La modalità di esercizio di tali poteri è da sempre al centro del dibattito dottrinale e giurisprudenziale in virtù delle conseguenze che determina sulle reciproche modalità di interazione tra le parti in causa e l’organo giudicante. A fronte di un testo normativo che può dare adito a dubbi interpretativi e applicativi assume un ruolo dirimente la posizione della giurisprudenza di legittimità. Nel provvedimento in esame la Suprema Corte ribadisce la propria posizione circa le modalità restrittive di intendere il sindacato di legittimità sull’esercizio dei poteri istruttori ex officio richiamando il noto principio di autosufficienza del ricorso. Da qui la ragione di un’analisi del dettato codicistico e dell’apporto giurisprudenziale in materia al fine di individuare elementi utili per meglio definire l’ambito di azione degli interpreti e degli operatori del diritto.

Nicole Piperno

* Di prossima pubblicazione su “Lavoro e previdenza oggi” (www.lpo.it)

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