Gli ISF non sono agenti di commercio e devono considerarsi lavoratori subordinati ai sensi dell’art. 69, primo comma, D.lgs n. 276 del 2003.

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Rivoluzionaria, ma tecnicamente ineccepibile, sentenza del Tribunale di Marsala, Dott.ssa Greco che, tornando consapevolmente sui propri passi, con rara onestà intellettuale (nella fase sommaria del giudizio introdotto con “rito Fornero” aveva rigettato il ricorso), ha reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell’art. 18 l. n. 300 del 1970 un ISF con contratto di agenzia, riqualificando il recesso intimato dall’azienda farmaceutica come licenziamento illegittimo, previa conversione del contratto di agenzia in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data della costituzione ai sensi dell’art. 69 primo comma D.lgs. n. 276 del 2003.
Una volta condiviso, e verificato con riferimento al caso concreto, il consolidato orientamento sulla Suprema Corte sulla non deducibilità dell’attività dell’ISF nel contratto di agenzia (ciò che tuttavia, secondo la Suprema Corte, non esonerava l’ISF dall’onere di provare comunque la sussistenza del vincolo della subordinazione, nei giudizi basati esclusivamente sull’art. 2094 c.c.), il Tribunale di Marsala – ne ha tratto la conseguenza (assolutamente innovativa quanto logicamente incontrovertibile) che non possa operare la deroga all’applicabilità della disciplina del lavoro a progetto di cui all’inciso iniziale dell’art. 61, primo comma, D.lgs n. 276 del 2003 (“Ferma restando la disciplina per gli agenti ed i rappresentanti di commercio…”) con riferimento a simulato contratto di agenzia relativo a prestazione non ricondotta e non riconducibile a progetto, con conseguente applicazione della sanzione di cui all’art. 69, primo comma, D.lgs. n. 276 del 2003 e senza necessità di dimostrare la sussistenza del vincolo di subordinazione (per quanto fosse stata comunque svolta assai approfondita prova sulla sussistenza del vincolo della subordinazione attenuata propria dell’ISF).

Ora tutti i contratti di agenzia degli ISF sono a rischio indipendentemente dalla prova della subordinazione, essendo sufficiente dimostrare la simulazione del contratto (l’attività non ha ad oggetto la promozione di affari ma l’informazione medico-scientifica e le “provvigioni” non solo calcolate sugli ordini in farmacia riconducibili al singolo ISF ma sono in parte fisse ed in parte commisurate ai dati IMS) anche a prescindere dalla sussistenza del vincolo della subordinazione.

Antonio Pileggi

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