GLI INCARICHI A CONTRATTO NEGLI ENTI LOCALI: UN’IPOTESI DI SPOILS SYSTEM? – Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 5236 29 maggio 2019

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In materia di conferimento di incarichi ex art. 110 d.lgs. n. 267 del 2010, deve ritenersi inapplicabile lo spoils system  quando si tratti di incarichi di tipo tecnico professionale che non comportano il compito di collaborare direttamente al processo di formazione dell’indirizzo politico ma soltanto lo svolgimento di funzioni gestionali di esecuzione rispetto agli indirizzi deliberati dal governo dell’ente di riferimento.

Pubblico impiego – incarichi dirigenziali – spoils system – enti locali – risarcimento danno  alla perdita di professionalità – risarcimento danno patrimoniale – aliunde perceptum

Art. 110 d.lgs. n. 267/2000 – art. 19 d.lgs. n. 165/2001

La questione esaminata dal Tribunale riguarda il caso di alcuni dipendenti di un ente locale ai quali erano stati affidati, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000, incarichi dirigenziali di durata triennale – ciò dopo aver superato le procedure selettive pubbliche e previa concessione di aspettativa con riferimento al rapporto di lavoro a tempo indeterminato – risolti dalla Amministrazione comunale, prima della maturazione del triennio, alla scadenza del mandato del Sindaco.

La risoluzione dei contratti a tempo determinato era stata disposta dall’Ente in ragione di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 110 cit. che statuisce: “I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere  durata superiore al mandato elettivo del  sindaco  o  del  presidente  della provincia in carica.”

I lavoratori, ritenendo illegittima la decisione dell’Amministrazione e sostenendo il loro diritto ad essere mantenuti nell’incarico sino alla scadenza del triennio dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, hanno chiesto che il Comune fosse condannato al pagamento del trattamento economico che avrebbero percepito se il rapporto non si fosse risolto ante tempus, oltre al pagamento del risarcimento del danno alla professionalità, all’immagine ed alla perdita di chances.

A sostegno delle domande formulate in ricorso, i dipendenti comunali hanno richiamato l’orientamento espresso con riguardo all’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 dalla Suprema Corte nella sentenza n. 478/2004. Secondo i giudici di legittimità, in tema di affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione,  si applica, anche agli enti locali, l’art. 19 del d.lgs. 165 del 2001 il quale prevede che la durata di tali incarichi non possa essere inferiore a tre anni, né eccedere il termine di cinque, e non già l’art. 110, comma 3,  del d.lgs. n. 267 del 2000 che ne stabilisce, invece, la risoluzione in coincidenza con la scadenza del mandato elettivo del  Sindaco.

Di contro l’Amministrazione comunale ha sostenuto il carattere speciale della norma di cui all’art. 110 cit. e delle disposizioni contrattuali oltre che di quelle introdotte dallo Statuto dell’Ente, e la conseguente inapplicabilità al caso in esame dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Il Tribunale ha ritenuto di aderire de plano al ragionamento prospettato dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra richiamata ed in quella, più recente, n. 11015/2017, secondo il quale l’art. 110, cit. non consente l’applicazione del meccanismo c.d. “spoils system” quando si tratti di incarico di tipo tecnico professionale che non comporti, per sua natura, il compito di collaborare direttamente al processo di formazione dell’indirizzo politico ma soltanto lo svolgimento di funzioni gestionali di esecuzione rispetto agli indirizzi deliberati dall’organo di governo dell’Ente di riferimento.

In applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte, il Tribunale – dopo aver accertato che gli incarichi conferiti ai ricorrenti non avevano natura “latu sensu” politica, trattandosi, al contrario, di funzioni di tipo tecnico professionale – ha affermato l’irrilevanza della circostanza secondo la quale i contratti prevedessero, quale scadenza naturale, la durata del mandato del Sindaco, dovendosi riconoscere all’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 portata di interpretazione generale non derogabile da contratti o accordi collettivi.

Il Tribunale ha quindi concluso sostenendo l’illegittimità della risoluzione anticipata dei rapporti di lavoro, il diritto dei dipendenti a mantenere l’incarico sino alla scadenza del triennio ed il diritto al risarcimento del danno patrimoniale consistente nel trattamento economico non percepito, detratto l’aliunde perceptum, rigettando, invece, quello non patrimoniale ritenuto non provato.

La sentenza del Tribunale, in sostanza, come del resto già i precedenti della Corte di Cassazione in essa menzionati, lascia aperta la questione relativa alle ragioni per le quali due norme di pari livello  e valore debbano trovare piena applicazione l’una (art. 19, d.lgs. n. 165/2001), e solo parziale l’altra (art. 110, d.lgs. n. 267/2000). Tutto ciò, dando quasi per scontata detta soluzione e mancando di considerare il fatto che l’art. 110, non entra nel merito della natura degli incarichi ed è norma dal tenore letterale estremamente chiaro nel suo comma 3.

Permane, evidentemente, qualche dubbio sulla natura della pronuncia che agisce in “disapplicazione” di una norma di legge mai dichiarata incostituzionale o abrogata, neppure implicitamente, stante la diversità delle fattispecie disciplinate dall’art. 19 e dall’art. 110.

*Avv. Anna Buttafoco

* Di prossima pubblicazione su “Lavoro e previdenza oggi” (www.lpo.it)

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