FUNZIONI DELL’ART. 4, COMMA 9 L. 223/1991 E CONSEGUENZE DELLA SUA VIOLAZIONE – Tribunale di Roma, sez. lav., 29.9.2014, est. SELMI

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Il Tribunale di Roma sottolinea l’importanza dei termini di cui all’art. 4, comma 9 della legge n. 223 del 1991.

Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 29 settembre 2014, del dottor Selmi, riconferma la necessaria tempestività, a termini di legge, della comunicazione dei licenziamenti agli uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali. Ciò con sanzione di illegittimità per il licenziamento non comunicato ex lege.
Nella decisione in analisi si dispiega indirizzo di tutela del prestatore di lavoro, anche attraverso l’opera del sindacato. Nella medesima ottica di salvaguardia del lavoro, si sottolinea, inoltre, una linea di continuità tra la previsione di contestualità delle comunicazioni del recesso ai lavoratori rispetto alle comunicazioni agli uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali di cui alla lezione originaria della legge n. 223 del 1991 e l’innovazione, ex lege n. 92 del 2012, della previsione dello spazio di tempo di sette giorni fra le une e le altre comunicazioni.
Per un altro verso, nella decisione romana in analisi si riflette, e si applica, l’arretramento del fronte di tutela del lavoro derivante, ex lege n. 92 del 2012, dalla riforma dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, con l’esclusione della reintegrazione di fronte al tipo di violazione in esame.

A cura di Giorgio Frontini

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