DISUTILITA’ DELLA PRESTAZIONE DEL LAVORO COME GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO DI LICENZIAMENTO – Trib. Gela 1.10.2013 n. 662

martello microfoni

Il Tribunale di Gela si pronuncia in materia di giustificato motivo oggettivo

Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Gela, nella persona del Giudice unico Dott. Luca Solaini, ha riconosciuto la legittimità del  licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo se il datore di lavoro, sul quale grava l’onere della prova in riferimento ai motivi tecnico organizzativi, allo stato di crisi, alla antieconomicità della prestazione del lavoratore, prova la effettiva disutilità della prestazione del lavoratore per il venir meno, anche parziale, del tipo di lavoro e delle mansioni alle quali il lavoratore era addetto. Tale prova può essere fornita anche in via presuntiva, purché emerga con chiarezza la logicità dell’intimato licenziamento e non possa essere ipotizzato un motivo di tipo personale o discriminatorio. Il sindacato del giudice, in presenza dei detti requisiti, non può in alcun modo investire la libertà di gestione dell’azienda da parte dell’imprenditore.

Trib. Gela 1.10.2013, n. 662

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