DISCRIMINAZIONE DIRETTA FONDATA SUL SESSO – CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, SEZIONE X, ORD. 7 FEBBRAIO 2018 – CAUSE RIUNITE C-142/17 E C-143/17

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Con ordinanza interlocutoria n. 6101/17 pubblicata in data 9 marzo 2017 la Suprema Corte di Cassazione aveva ritenuto di dover sollevare questione di pregiudizialità, ex art. 267 TFUE, sull’interpretazione del principio di non discriminazione in base al sesso, espresso concretamente dalla direttiva 54/2006 e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (articolo 21), chiedendo:

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia dell’Unione europea se la normativa nazionale di cui al Decreto Legge n.64 del 30 aprile 2010 art.3 comma 7, convertito in legge n.100 del 29 giugno 2010 secondo la quale “per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l’eta’ pensionabile e’ fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di eta’ anagrafica, con l’impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all’età superiore. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l’eta’ pensionabile, e’ data facolta’ di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale Opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all’ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette perle donne e di anni cinquantadue per gli uomini”, sia contraria al principio di non discriminazione in base al sesso, di cui alla Direttiva 2006/54 e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (articolo 21);
sospende il presente giudizio sino alla definizione della suddetta questione pregiudiziale;
ordina l’immediata trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio,alla cancelleria della Corte di giustizia europea“.

(cliccare qui per il testo integrale dell’ordinanza interlocutoria)

La Corte di Giustizia Europea, sezione decima, con ordinanza del 7 febbraio 2018, ha espresso il seguente principio di diritto:

L’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella prevista all’articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 64 del 30 aprile 2010, convertito in legge n. 100 del 29 giugno 2010, nella sua versione vigente all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, in forza della quale i lavoratori impiegati in qualità di ballerini, che hanno raggiunto l’età pensionabile fissata da tale normativa a 45 anni sia per le donne che per gli uomini, hanno la facoltà di esercitare, durante un periodo transitorio di due anni, un’opzione che consente loro di proseguire la loro attività lavorativa sino al limite d’età per il mantenimento in attività previsto dalla normativa precedentemente in vigore, fissato a 47 anni per le donne e a 52 anni per gli uomini, introduce una discriminazione diretta fondata sul sesso vietata da tale direttiva.

(cliccare qui per il testo integrale dell’ordinanza)

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