DIRITTO DI INDIRE L’ASSEMBLEA E TESTO UNICO SULLA RAPPRESENTANZA – Trib. Torino 3.4.2015 / Trib. Torino 2.1.2015 / Trib. Nola 17.3.2015

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Il Tribunale di Torino del 3 marzo del 2015 si è espresso nuovamente sul tema della titolarità individuale o congiunta in materia di assemblea per quanto concerne le rappresentanze sindacali unitarie. Diversamente da quanto statuito precedentemente dalla Cassazione 7 Luglio 2014, Il giudice torinese ha ritenuto l’indizione dell’assemblea preclusa ad il singolo componente della RSU ed azionabile esclusivamente a richiesta della maggioranza dei componenti.
È opportuno precisare sul punto che Il giudice ha riconosciuto come pienamente vigente, e dunque applicabile al caso in questione, la clausola 7 del Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014. La clausola sancisce, infatti, la regola della maggioranza come criterio attraverso cui regolamentare i processi decisionali delle RSU nelle materie di sua competenza.

Tribunale Torino, con ordinanza del 2 gennaio 2015, ha riconosciuto sussistente il diritto di indire assemblea in capo al singolo componente della RSU. Il Giudice ha condiviso la sostanza della recente pronuncia della Suprema Corte in materia, n. 14537 del 2014, affermando che il combinato disposto di cui agli art. 4 e 5 dell’accordo interconfederale del 1993 deve essere interpretato nel senso che il diritto di indire assemblee rientri tra le prerogative attribuite non solo alla RSU collegialmente intesa, ma anche di ciascun componente della stessa. Inoltre, il giudice riconosce alla clausola 7 del recente Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 carattere meramente riepilogativo e non innovativo sul punto. Tale clausola, infatti, si limiterebbe a richiamare il principio di maggioranza soltanto per quanto concerne le materie negoziali, così come previsto dall’accordo interconfederale del 28 giugno 2011.

In materia di diritto di assemblea esercitato da un singolo componente e la previsione di cui alla clausola 7 in ordine alla modalità con cui si forma la volontà della RSU, Il tribunale di Nola, con decreto del 17 marzo 2015, ha riconosciuto il diritto di indire l’assemblea al singolo componente.
Nel caso di specie, Il giudice, pur aderendo all’indirizzo secondo cui le decisioni delle RSU, anche in materia di assemblea, debbano essere prese a maggioranza, ha riconosciuto il diritto ad indire all’assemblea in capo alla componente FIOM in quanto firmataria del CCNL metalmeccanici. Pertanto, il giudice ha riconosciuto la possibilità del componente FIOM di accedere alle tre ore di assemblea riservate dal TU alle parti firmatarie del CCNL di cui alla clausola 4.

Saverio Giordano

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