DIRITTO ALLA STABILIZZAZIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO – Tribunale de L’Aquila, sentenza n. 292 del 29 ottobre 2018, est. Dott.ssa Tracanna

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Le controversie relative alla stabilizzazione dei dipendenti nel pubblico impiego sono devolute al Giudice ordinario, in forza dell’art. 63 del D.Lgs. 165/20001, riguardando il diritto all’assunzione.

È riconosciuto il diritto all’assunzione a tempo indeterminato del dipendente in possesso dei requisiti, che abbia partecipato ad una procedura di stabilizzazione ex art. 1, comma 519 della l. 296/2006 (legge finanziaria 2007), indipendentemente dal fatto che il contratto a tempo determinato del dipendente avesse il suo termine in un’annualità successiva al 2007. La stabilizzazione prevista dal comma 519 prescinde dalle valutazioni dell’Amministrazione circa il turn over.

Diritto soggettivo all’assunzione – rapporto di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego – procedura di stabilizzazione – giurisdizione del Giudice Ordinario.

artt. 35, 36, 63, D. Lgs. 165/2001 – art. 1, commi 510, 519, 523, 526, L. 296/2006 – Direttiva ministeriale n. 7 del 30/04/2007.

Il giudizio prende le mosse dal ricorso di una dipendente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (successivamente assorbita dal Ministero dell’Interno, convenuto nel processo in argomento) assunta con contratto a tempo determinato nel 2005: la ricorrente agiva al fine di ottenere l’assunzione a tempo indeterminato, in virtù di una procedura di stabilizzazione ex art. 1, comma 519, L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007).

Il contratto originario, che scadeva il 27/12/2008, era stato successivamente prorogato fino al 31/12/2012, atteso che la citata Legge finanziaria prevedeva, nelle more della conclusione della procedura di stabilizzazione, la proroga dei contratti a tempo determinato dei partecipanti alla procedura stessa, fra i quali rientrava la ricorrente, che aveva, altresì, partecipato ad un concorso pubblico presso la SSPAL, collocandosi in posizione di idonea non vincitrice.

Il Giudice, preliminarmente, riconosce la propria competenza, in forza dell’art. 63 del D. Lgs. 165/2001, posto che le controversie relative all’assunzione sono devolute alla competenza del giudice ordinario.

Riconosce, inoltre, il diritto della ricorrente all’assunzione a tempo indeterminato, laddove, ai sensi della normativa di riferimento, l’annualità 2007 è proprio quella di stanziamento del fondo destinato a coprire le stabilizzazioni del personale che abbia maturato i tre anni di servizio al 31/12/2007, nonché del personale che abbia maturato detto requisito nel triennio successivo alla medesima data (fattispecie, quest’ultima, alla quale corrisponde il caso della ricorrente): tale interpretazione si deduce agevolmente, ad avviso del giudice, dalla circostanza per cui il bando di stabilizzazione era stato approvato con il Decreto n. 126/2007 emanato ai sensi del comma 1, comma 510 della L. 296/2006, relativo alla programmazione triennale di fabbisogno del personale nel triennio 2007-2009.

Ai fini della procedura di stabilizzazione in argomento, risulta, infine, irrilevante la necessità che le Amministrazioni si attengano ai limiti di un contingente di personale che tenga in considerazione le cessazioni dei rapporti di lavoro avvenute nell’annualità precedente (come prescriverebbe, per una diversa procedura di stabilizzazione il comma 526 dell’art, 1 della Legge finanziaria citata).

*Dott.ssa Giovanna De Nardo

* Di prossima pubblicazione su “Lavoro e previdenza oggi” ( www.lpo.it )

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