DEQUALIFICAZIONE DOPO IL JOBS ACT. ESCLUSA LA LEGITTIMITA’ DEL DEMANSIONAMENTO PER ASSENZA DEI PRESUPPOSTI FORMALI E SOSTANZIALI DI CUI ALL’ART. 2103, COMMI 2 E 5, C.C. – Tribunale di Roma n. 639 del 23 gennaio 2019, est. Cacace

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Al fine di verificare il legittimo esercizio dello “ius variandi” nella specifica fattispecie di cui all’art. 2103, comma 2, c.c., il Giudice deve valutare, per un verso, se il datore di lavoro abbia comunicato per iscritto al dipendente l’adozione del provvedimento di variazione mansionistica in peius quale conseguenza di modifiche degli assetti organizzativi incidenti sulla posizione lavorativa dell’interessato; per altro verso, deve verificare che le nuove mansioni siano riconducibili al livello di inquadramento immediatamente inferiore rispetto a quello goduto dal dipendente. In caso di assenza di comunicazione datoriale scritta e di adibizione del lavoratore a mansioni inferiori di più di un livello rispetto a quelle proprie dell’inquadramento goduto, il demansionamento è illegittimo per contrasto con l’art. 2103, commi 2 e 5, c.c..

Demansionamento – forma scritta – adibizione del dipendente a mansioni inferiori di più di un livello – illegittimità.

Art. 2103 c.c. – art. 3 D. Lgs. n. 81/2015

Con sentenza del 23 gennaio 2019, n. 639, il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso promosso da un lavoratore, il quale aveva contestualmente impugnato il trasferimento disposto nei suoi confronti nel febbraio 2016 e aveva giudizialmente contestato l’illegittimo demansionamento che era immediatamente conseguito all’assegnazione alla nuova sede.

Il Tribunale di Roma ha vagliato, preliminarmente, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva che la società convenuta aveva sollevato, sostenendo di essere subentrata, in qualità di azienda cessionaria di ramo d’azienda, a norma dell’art. 2112 c.c., alla società che aveva disposto il trasferimento e sostenendo che la legittimazione passiva sarebbe rimasta in carico a quest’ultima. Il Giudice del lavoro, in ossequio al disposto dell’art. 2112 c.c., ha correttamente ritenuto che, sebbene il trasferimento del ricorrente fosse stato disposto dall’azienda cedente, le conseguenze di tale provvedimento fossero inevitabilmente da imputarsi alla società cessionaria di ramo di azienda, quale soggetto subentrato in tutti relativi rapporti attivi e passivi.

Nel merito e con riferimento al trasferimento impugnato, il Tribunale di Roma ne ha dichiarato la nullità per contrasto con l’art. 2103 c.c. per non avere la società resistente provato la riorganizzazione aziendale addotta a giustificazione di esso, ravvisando altresì la violazione dell’art. 24 del CCNL per i dipendenti da Aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa (applicato al rapporto), atteso che il datore di lavoro aveva del tutto omesso di informare le rappresentanze sindacali e di procedere all’esame congiunto delle ragioni e dell’opportunità della iniziativa di cambio di sede assunta nei confronti del lavoratore.

Rilevata la nullità del trasferimento, il Tribunale ha ritenuto altresì il configurarsi di un illegittimo demansionamento del ricorrente, laddove questi, a seguito del mutamento di sede di lavoro, è stato immediatamente adibito allo svolgimento di mansioni di addetto alle spedizioni, di gran lunga inferiori rispetto a quelle di “infografico e impaginatore” precedentemente espletate e riconducibili al livello 8° riconosciutogli, avendo il Giudice ritenuto la riconducibilità delle nuove mansioni al 3° livello del CCNL di settore, giacché “caratterizzate da una procedura standardizzata e meccanizzata che prevedono anche la movimentazione manuale di carichi”.

Dichiarata l’illegittimità della dequalificazione subita dal ricorrente, il Tribunale ha condannato la società convenuta a ricollocare il dipendente nella sede presso cui lo stesso era adibito in precedenza, nonché a reintegrarlo nelle mansioni di 8° livello precedentemente espletate, condannando la società resistente al risarcimento del danno professionale e morale.

La sentenza, con un’attenta ricognizione degli orientamenti giurisprudenziali più recenti, ha ravvisato l’illegittimità della variazione mansionistica disposta nei confronti del ricorrente nel febbraio 2016, valutando la legittimità o meno dello ius variandi esercitato dal datore di lavoro a stregua dell’art. 2103 c.c. vigente, quale novellato dall’art. 3 del D. Lgs. 81/2015.

Ribadito che l’onere della prova dell’equivalenza delle mansioni e dell’esattezza dell’adempimento incombe sulla parte datoriale convenuta in giudizio, il Tribunale, in applicazione dell’art. 115 c.p.c., ha conferito preliminarmente rilievo alla mancata contestazione, da parte della società resistente, della dequalificazione lamentata dal ricorrente, ritenendo incontestato che alla modifica di sede di lavoro fosse di fatto seguita anche una modifica in peius delle mansioni.

Il Tribunale di Roma, quindi, ha escluso il ricorrere di un’ipotesi di dequalificazione legittima ai sensi dell’art. 2103, comma 2, c.c., che, come noto, abilita, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, il datore di lavoro ad assegnare all’interessato mansioni riconducibili al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale (quadro, impiegato, operaio).

A tali fini il Tribunale, per un verso, ha rilevato che il provvedimento scritto di trasferimento presso la nuova sede di lavoro non contenesse alcuna disposizione sulle mansioni che il dipendente avrebbe dovuto assolvere presso la nuova sede di lavoro, men che meno di livello inferiore. Pertanto la sentenza ha escluso, nella specie, che il datore di lavoro abbia effettuato una comunicazione al lavoratore potenzialmente idonea a giustificare il demansionamento emerso in giudizio, rilevando che la fattispecie dell’art. 2103, comma 2, c.c. necessita di una formalizzazione per iscritto a pena di nullità, stante la previsione espressa contenuta nel comma 5 della medesima disposizione

Per altro verso e in termini ancor più decisivi, il Tribunale ha riscontrato che le mansioni assolte dal lavoratore presso la nuova sede di destinazione siano di almeno cinque livelli inferiori a quelle proprie dell’ottavo livello di inquadramento goduto dall’interessato, dovendosi del tutto escludere un legittimo esercizio dello ius variandi da parte della società convenuta.

*Avv. Paolo De Marco

**Di prossima pubblicazione su “Lavoro e Previdenza Oggi” (www.lpo.it)

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