Decreto ex art. 28 L. n. 300 del 1970 – Tribunale di Civitavecchia del 30 settembre 2018

Gold scales of justice and books on brown background

E’ tutelabile con lo speciale procedimento di repressione della condotta antisindacale, di cui all’art. 28 della Legge 300/70, il comportamento datoriale consistente nel riconoscimento delle prerogative proprie della RSA, con i relativi permessi, a sigla sindacale non firmataria del contratto collettivo di lavoro applicato in azienda, a nulla rilevando la sottoscrizione, da parte della medesima organizzazione, di accordo gestionale applicato solo a determinati settori operativi dell’impresa.

Ai fini della costituzione di RSA ex art. 19 L. 1970 n. 300, non è sufficiente la mera adesione ad un preesistente contratto applicato in azienda, essendo necessaria la partecipazione attiva al processo di formazione dell’accordo collettivo, che costituisce condizione di per sé sufficiente per l’acquisizione dei diritti previsti e stabiliti dal titolo III Statuto dei Lavoratori.

Non integra la nozione del “contratto collettivo di lavoro applicato in azienda” l’accordo gestionale diretto a regolamentare l’assegnazione, ad un determinato appalto, di una limitata compagine delle risorse umane, non rappresentante l’intero organico.

Le rappresentanze Sindacali Aziendali riconosciute nell’unità produttiva hanno interesse affinché la loro azione non sia pregiudicata da un’eccessiva frammentazione e che, dunque, non vengano costituite RSA da associazioni diverse da quelle previste dall’art. 19, né vengano a queste attribuite le agevolazioni loro riservate dal titolo III dello Stat. Lav.

E’censurabile come condotta datoriale antisindacale ex art. 28 L. 300/1970, il continuare a dare attuazione ad un accordo stipulato con un’organizzazione sindacale, già disdettato e non più recepito in un successivo nuovo accordo sottoscritto con le altre organizzazioni sindacali, negoziato sul presupposto del riconoscimento di una uniformità di trattamento, nel rispetto degli obblighi di buona fede e correttezza, ancorchè, anche in chiave di lettura costituzionalmente orientata dell’art.19 L.300/70, non sussista nell’ordinamento un principio di parità di trattamento tra le varie OO.SS.

*Avv. Livia Tamburro

**Di prossima pubblicazione su “Lavoro e previdenza oggi” (www.lpo.it)

Related News

Leave a reply