Corte d’Appello di Perugia n. 48 del 14 marzo 2019

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La sentenza affronta il problema relativo all’ampiezza del giudicato, con particolare riferimento al rito c.d. Fornero ex legge 92/2012. L’oggetto del procedimento è costituito dall’intimazione di licenziamento a seguito di accertati addebiti di rilevanza disciplinare tali da giustificare, sotto l’aspetto delle attese della controparte negoziale (datore di lavoro), la totale inaffidabilità nell’adempimento futuro della prestazione lavorativa facente capo al lavoratore.

Nel proporre reclamo ex art. 1, commi 48 e 49, legge n. 92/2012 il lavoratore ha formulato motivi di doglianza diretti a censurare la legittimità del licenziamento, per poi avanzarne altri in fase di opposizione. La parte reclamata ha eccepito la preclusione di tali profili di opposizione, in quanto proposti per la prima volta (omessi in fase sommaria). La Corte Perugina ha affermato il principio, già ribadito dalla Corte Suprema, secondo cui il rito c.d. Fornero è un giudizio unico a composizione bifasica, sicchè non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutatio libelli, la proposizione, in fase di opposizione, di motivi nuovi e ritenuti invalidanti del licenziamento impugnato.

Viceversa, la citata Corte Perugina ha ritenuto la nullità della sentenza di primo grado in relazione a profili proposti nella fase sommaria, ma omessi in fase di opposizione e ciò nonostante il Giudice di prime cure avesse ritenuto pronunciarsi anche su tali aspetti. A parere della Corte le questioni non riproposte dalla parte opponente o con la memoria difensiva di parte opposta, non possono essere esaminate dal Tribunale in fase di opposizione, a meno che non trattasi di aspetti rilevabili d’ufficio. Il particolare profilo di discussione attiene alla ritenuta violazione degli artt. 2 e 3 della legge 300/1970, per l’utilizzo di agenzia investigativa da parte datoriale, al fine di monitorare i comportamenti del lavoratore nell’arco di un periodo lavorativo, a seguito di segnalazione anonima.

La sentenza affronta anche il tema relativo al contenuto dei motivi di appello, stabilendo il principio secondo il quale questi non possono consistere nella mera riproposizione dinanzi al giudice del gravame delle stesse ragioni prospettate in fase di opposizione.

I motivi del reclamo devono, infatti, contenere una parte rescindente diretta a contestare in modo specifico le lamentate carenze o omissioni attribuite alla pronuncia impugnata ed una parte rescissoria relativa alla diversa soluzione che il giudice avrebbe dovuto adottare ove tali errori non fossero stati commessi.

In difetto di tale trattazione i motivi del reclamo sono inammissibili.

Altra questione esaminata dalla sentenza riguarda la prova dell’uso del badge personale di rilevazione della presenza in servizio e della illegittima cessione a terzi, prove che possono essere conseguite anche mediante presunzioni, quando sia accertata la presenza del titolare in altro luogo, contemporaneamente alla vidimazione effettuata sul posto di lavoro, restando indifferente l’identificazione dell’utilizzatore ai fini dell’illecito.

*Dott. Donato De Rosa

Cultore della materia presso la cattedra di diritto del lavoro dell’Unione Europea-Università di Torvergata, facoltà di economia, Prof.ssa Maria Cristina Cataudella

**Di prossima pubblicazione su “Lavoro e previdenza oggi” (www.lpo.it)

 

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