CONDOTTA ANTISINDACALE PER INTERRUZIONE DELLE TRATTATIVE PER IL RINNOVO DEL C.I.A. E DELLO SVOLGIMENTO DI UN’ASSEMBLEA SINDACALE – Corte di Appello di Milano, 28 ottobre 2015, r.g. n. 213/2013, pres. Curcio, est. Pattumelli

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L’elemento che connota la condotta in termini di antisindacalità è costituito dal fatto che detta promessa sia stata rivolta dalla società direttamente ai propri funzionari, senza passare attraverso le OO. SS., il cui ruolo di controparte negoziale in relazione a tutti gli aspetti dei rapporti di lavoro né è risultato chiaramente disconosciuto e svilito.

CONDOTTA ANTISINDACALE – PROCEDIMENTO EX ART. 28 ST. LAV. – OPPOSIZIONE INCIDENTALE TARDIVA – DIRITTO DI RIUNIONE – ASSEMBLEA
ART. 20 ST. LAV. – ART. 28 ST. LAV. – ART. 334 c.p.c. – ART. 434 c.p.c.

La Sezione Lavoro della Corte di Appello di Milano ha accolto il ricorso presentato da FIBA CISL, FNA, UILCA UIL – SEGR. TERR. DI MILANO, dichiarando l’antisindacalità del comportamento di LEONARDO ASSICURAZIONI SRL consistito nell’aver interrotto le trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale (C.I.A.) e lo svolgimento di un’assemblea sindacale.
La pronuncia affronta, in maniera analitica ed approfondita le questioni relative alle modalità e alle causali per la quali si realizza la condotta antisindacale e per quali motivazioni quest’ultima è riconosciuta nei comportamenti dell’appellato.
Con il ricorso depositato in data 4.03.2013, gli appellanti proponevano impugnazione avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, la quale aveva confermato il decreto emesso, ex art. 28 St. lav., limitatamente alla parte che definiva antisindacale la condotta del datore di lavoro per aver irrogato ai lavoratori due differenti tipologie di sanzioni disciplinari.
Il Tribunale di primo grado ha revocato la parte del decreto, emesso a seguito della procedura esperita ex art. 28 St. lav., nella quale era stata richiesta la condotta antisindacale per aver interrotto le trattative per il rinnovo del C.I.A., nella parte in cui interrompe lo svolgimento di un’assemblea sindacale (intimandone lo scioglimento immediato e causando l’abbandono di alcuni da quest’ultima) e nell’ultima parte in cui affermava che i lavoratori a termine non avevano diritto di prendere parte all’assemblea sindacale.
Il Tribunale, inoltre, ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dalle OO. SS. per ottenere una modifica del decreto, qualora l’organo avesse respinto la richiesta di riprendere le trattative per il rinnovo del C.I.A., atteso che l’art. 28 St. lav. non consentiva impugnative in forma incidentale tardiva.
In appello, la Corte, ha trovato fondata l’impugnazione delle OO. SS., mentre l’appello svolto dal datore di lavoro in via incidentale non ha trovato accoglimento.
La Corte accoglie il primo motivo di gravame, concernente l’antisindacalità del comportamento concretizzatosi nell’interruzione delle trattative di rinnovo del C.I.A. sotto l’aspetto economico per affermata indisponibilità di fondi, accompagnato dalla promessa di erogazione dell’importo di € 50.000,00 ai dipendenti meritevoli. L’antisindacalità è costituita, secondo la Corte, dal fatto che questa promessa sia stata rivolta dalla società direttamente ai dipendenti, scavalcando le OO. SS., svilendo così il ruolo di controparte negoziale che quest’ultime rivestono.
Infatti, le modalità di questa promessa, rivolta direttamente ai lavoratori, dopo aver respinto ogni possibile apertura al rinnovo del C.I.A. riguardo alla parte economica, si sono convertite nell’esclusione della controparte sindacale dalla negoziazione relativa a questo aspetto della regolamentazione dei rapporti di lavoro.
La Corte, confermando l’iniziale differente indirizzo rispetto al Tribunale, aderisce all’orientamento della Cassazione (Ss. Uu., ordinanza del 24.9.2010, n. 20161), in base al quale, in applicazione del principio di unità delle impugnazioni, una volta che una delle parti abbia proposto opposizione contro il decreto ex art. 28 St. lav., anche altre eventuali opposizioni vanno proposte nello stesso procedimento, in modo tale da essere ammissibili anche se tardive.
Ed allo stesso ragionamento si arriva sia considerando il giudizio di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione in primo grado, in cui è ammissibile la domanda riconvenzionale, oppure ritenendo un giudizio di gravame avverso il decreto conclusivo della fase sommaria, configurandosi come impugnazione incidentale ex art. 334 c.p.c.
In questo frangente la Corte, pur accogliendo l’orientamento maggioritario, rigetta la domanda delle appellanti, perché, anche se ammissibile sotto l’aspetto processuale, non è fondata, mancando elementi per valutare che la disponibilità economica sia ancora esistente e che tale istaurazione possa sanare l’instaurazione di nuovo tavolo negoziale.
A differente conclusione, rispetto al Tribunale di primo grado, giunge il Collegio, in riferimento alle doglianze riguardanti il mancato riconoscimento della natura antisindacale del comportamento tenuto dalla società, consistente nell’aver interrotto lo svolgimento di un’assemblea sindacale, intimandone lo scioglimento immediato, causando l’allontanamento di alcuni partecipanti.
La Corte conferma la legittimità della scelta, operata dai lavoratori, per il luogo dello svolgimento dell’assemblea.
La condotta aziendale, che ha di fatto impedito lo svolgimento dell’assemblea, inizialmente in un luogo – portando a sostegno la motivazione che fossero presenti in quel luogo lavoratori a termine e stagisti – e successivamente in un altro individuato dai lavoratori, risulta priva di qualsiasi giustificazione. E’ noto, infatti, che qualora il datore di lavoro non metta a disposizione dei lavoratori un locale idoneo a svolgere l’assemblea, questi ultimi hanno la facoltà di sceglierne uno nell’ambito aziendale. Violando in tal modo il diritto di riunione, ex art. 20 St. lav., si configura in capo al datore di lavoro un’obbligazione negativa, subordinata alla legittimità della scelta dei lavoratori.
Anche in questo caso il collegio ribalta il precedente orientamento del Tribunale di Milano confermando l’antisindacalità della condotta aziendale avendo, quest’ultima “arrecato indebito e concreto pregiudizio alla regolare attuazione del diritto di riunione nell’unità produttiva”. Oltre a ciò va aggiunto che l’istruttoria sommaria ha escluso che la riunione tenutasi presso il luogo oggetto di contestazione non ha causato nessun turbamento all’attività aziendale.
La Corte infine, conferma la pronuncia di primo grado riguardo alla declaratoria di antisindacalità delle sanzioni disciplinari.
Alla luce delle argomentazioni sopra riportare viene dichiarato antisindacale il comportamento della società, la quale ha interrotto il rinnovo delle trattative del C.I.A. e lo svolgimento di un’assemblea sindacale.
La società viene di conseguenza condannata a rifondere alle appellanti le spese del grado, oltre ad oneri di legge ed al rimborso delle spese generali, oltre al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quarter del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche.

Dario Calderara

* Di prossima pubblicazione su “Lavoro a previdenza oggi” (www.lpo.it)

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