SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DEL G.A. SULLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE – C. Stato 20.2.2014, n. 820

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Il Consiglio di Stato incardina nella competenza del giudice amministrativo le controversie relative alle procedure concorsuali

Con la sentenza n. 820 del 20 febbraio 2014, il Consiglio di Stato, sez. V, in riforma della sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 927 del 20 febbraio 2013, ha affermato la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine alle controversie relative alla procedure concorsuali di reclutamento del personale delle Aziende Speciali.
In particolare, il Supremo Organo della giustizia amministrativa ha preliminarmente osservato come, nel caso di specie, la giurisdizione appartenesse al G.A. per via della dirimente circostanza che l’avviso pubblico e la procedura selettiva per l’individuazione del nuovo direttore generale della Azienda Speciale non erano state svolte da quest’ultima, bensì direttamente dal Comune cui il predetto ente pubblico strumentale fa capo.
Ciò premesso, il Consiglio di Stato ha inteso chiarire altresì come, del resto, anche volendo imputare la selezione in parola all’Azienda Speciale, il risultato sarebbe stato il medesimo, sulla scorta di tre distinti ordini di ragioni.
In primo luogo, le Aziende Speciali, pur se in ipotesi qualificabili come soggetti privati, sono pur sempre enti preposti anche all’esercizio di attività amministrative, con l’inevitabile conseguenza che quest’ultime, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, co. 2, del d.lgs. n. 104/2010 e 1, co. 1-ter, della l. n. 241/1990, sono tenute al rispetto dei principi del procedimento amministrativo. Di qui, già sotto un primo profilo, il radicarsi della giurisdizione in capo al G.A..
Peraltro, come affermato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 26283 del 25 novembre 2013 e con ordinanza n. 26936 del 2 dicembre 2013, le Aziende Speciali devono essere considerate, al pari delle società in house, alla stregua di vere e proprie articolazioni della Pubblica Amministrazione, cui sono legati, rispettivamente, gli organi dell’azienda da un vincolo gerarchico e i suoi dirigenti da un rapporto di servizio.
Pertanto, nel rispetto del generale principio del concorso per l’accesso ai pubblici impieghi, le procedure selettive svolte dalle Aziende Speciali, così come quelle svolte dall’ente pubblico cui quest’ultime sono strumentali, sono da ritenersi vincolate al rispetto del principio di imparzialità amministrativa nell’assunzione, anziché alla mera logica imprenditoriale, con connessa giurisdizione del G.A. sulle relative controversie.
Da ultimo, superando un indirizzo già espresso dalla medesima Sezione del Consiglio di Stato, in particolare nella sentenza n. 712 del 14 febbraio 2012, la pronuncia in esame ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 112/2008, così come modificato dalla legge di conversione n. 133/2008, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica sono obbligate a dotarsi di criteri e modalità per il reclutamento del personale conformi ai principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità ed economicità richiamati dall’art. 35, co. 3, del d.lgs. n. 165/2001, oltre che desumibili dall’art. 97 della Costituzione.
Tale principio si deve, quindi, ritenere pienamente applicabile, secondo il Consiglio di Stato, anche alle Aziende Speciali laddove, come nel caso di specie, siano enti pubblici privi di uno statuto privatistico di tipo societario e non si relazionino con l’ente istitutivo secondo modelli e schemi privatistici, con tutto quel che ne consegue in termini di piena sussistenza della giurisdizione del G.A. in ordine alle controversie inerenti le relative procedure di reclutamento del personale.

(Claudio Fanasca – Avvocato in Roma)

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