APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA SULLA DIFFIDA ACCERTATIVA – Tribunale di Frosinone, 2 agosto 2017, Giudice Dott. Paolo Sordi

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La validazione della diffida accertativa effettuata dal direttore della Direzione Territoriale del Lavoro attribuisce al provvedimento valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo. Lo stesso provvedimento, quale titolo esecutivo, viene notificato al datore di lavoro da parte della stessa Amministrazione che lo ha validato, con conseguente rigetto da parte del Tribunale competente della richiesta di apposizione della formula esecutiva sulle copie conformi, non sussistendo la necessità che il lavoratore notifichi una seconda volta al datore di lavoro la diffida accertativa.

Diffida accertativa – validazione – efficacia di titolo esecutivo – notificazione del provvedimento convalidato.

art. 12, D. Lgs. 124/2004 – art. 475, c.p.c. – art. 479, c.p.c.

Il provvedimento emanato dal Presidente del Tribunale di Frosinone trae origine da un ricorso con il quale un lavoratore ha richiesto l’apposizione della formula esecutiva sulla copia conforme della diffida accertativa in suo possesso, al fine di effettuare la notifica del titolo esecutivo al datore prima di avviare l’esecuzione.

Giova, innanzitutto, ricordare che la diffida accertativa è lo strumento attraverso il quale – nell’ambito dell’attività di vigilanza effettuata dagli ispettori del lavoro – l’Amministrazione provvede a diffidare il datore di lavoro al pagamento di crediti certi, liquidi ed esigibili in favore del lavoratore.

Nella fattispecie de qua, il Presidente del Tribunale di Frosinone ha emanato un provvedimento di rigetto della richiesta di apposizione della formula esecutiva avanzata dal lavoratore, in forza della circostanza per cui il provvedimento, essendo stato convalidato ai sensi del terzo comma dell’art. 12 del D.Lgs. 124/2004, è già dotato di esecutività ex lege: alla luce della previsione dell’art. 12, infatti, la diffida accertativa convalidata dal direttore della Direzione Territoriale del Lavoro non necessita dell’apposizione della formula esecutiva da parte del Tribunale.

Il Tribunale ritiene, inoltre, che non possa essere applicato alla fattispecie concreta l’art. 479 c.p.c. nella parte in cui specifica che l’esecuzione forzata “deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto”: nello specifico, viene evidenziato che non sussiste alcuna necessità che il precetto attraverso il quale il lavoratore dà l’avvio alla fase esecutiva sia accompagnato dalla notifica del titolo esecutivo (nella specie, la diffida accertativa), essendo lo stesso già stato notificato allo stesso datore di lavoro da parte della Direzione Territoriale del Lavoro.

Pertanto, il Giudice, dopo aver sottolineato che la diffida accertativa convalidata è ex se un titolo esecutivo, precisa che la notifica del medesimo provvedimento da parte del lavoratore sarebbe inutile, laddove lo stesso è stato già notificato al debitore da parte dell’Amministrazione.

In proposito, si evidenzia che la diffida accertativa viene inizialmente notificata al datore di lavoro ai sensi del secondo comma dell’art. 12, ove si prevede che “entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro”. Tale notifica non potrebbe in alcun modo sostituire la notifica di cui all’art. 479 c.p.c., non essendo il provvedimento – all’epoca della notificazione di cui al secondo comma dell’art. 12 – munito dell’esecutività.

Tuttavia, di regola, l’Amministrazione, a seguito della convalida del provvedimento, notifica la diffida accertativa – che a questo punto del procedimento ha acquistato valore di titolo esecutivo – sia al lavoratore che al datore di lavoro: avverso il provvedimento è possibile ricorrere innanzi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, ai sensi dell’art. 12, 4° comma, del D. Lgs. 124/2004. Alla luce dell’iter appena descritto, una seconda notifica da parte del lavoratore potrebbe ragionevolmente essere superflua, purché, la diffida accertativa sia stata oggetto di notifica – ad opera dell’Amministrazione – al datore di lavoro e al lavoratore, successivamente alla sua convalida da parte del direttore della Direzione Territoriale del Lavoro, atteso che solo la validazione dota il provvedimento di esecutività.

Giovanna De Nardo

* Di prossima pubblicazione su “Lavoro e Previdenza Oggi” (www.lpo.it)

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