ALGORITMO E MOBILITA DOCENTI: SUI CRITERI DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE – Tribunale di Frosinone, 18 gennaio 2017, Sezione Lavoro, est. Pastore – Tribunale di Napoli Nord, 31 ottobre 2016, Sezione Lavoro, est. Colameo – Tribunale di Venezia, 24 settembre 2016, Sezione Lavoro, est. Menegazzo – Tribunale di Vercelli, 3 gennaio 2017, Sezione Lavoro, est. Bici – Tribunale di Mantova, 16 novembre 2016, Sezione Lavoro, est. Fraccalvieri – Tribunale di Lanciano, 4 novembre 2016, Sezione Lavoro, est. Di Stefano.

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Docenti scolastici – Mobilità volontaria – calcolo punteggio – assegnazione ambito – preferenze – assegnazione ambito
“Ai fini della corretta attribuzione degli ambiti territoriali ai docenti esercitanti l’opzione di mobilità volontaria ex art. 1, c. 108 L. 107/2015 (cd. Buona Scuola) e a causa della variabilità del punteggio a seconda dell’ambito territoriale di assegnazione, constatata l’impossibilità, per l’Amministrazione, di redigere una univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, occorre individuare il loro punteggio in relazione a ciascuna preferenza, da intendersi come «ciascun ambito territoriale indicato nelle preferenze»” (massima a cura degli scriventi).

Docenti scolastici – Mobilità volontaria – calcolo punteggio – servizio di insegnamento svolto presso istituti paritari – preferenze – assegnazione ambito
“Nel rapporto di lavoro dei docenti scolastici, ai fini della corretta determinazione del punteggio nelle graduatorie per mobilità, occorre anche il servizio di insegnamento svolto in istituti scolastici paritari nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale, con attribuzione, nella predetta graduatoria, dei punti corrispondenti ai fini dell’attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità” (massima a cura degli scriventi).
Artt. 3 e 97 Cost – art. 1, c. 108 l. 107/2015 – l. 62/2000 – artt. 360 e 485 D.Lgs. 297/1994 – art. 2, c.2 del D.L. n. 255/2001– art. 6, CCNI Comparto Scuola 8.4.2016
Le sentenze in commento riguardano questioni relative alla mobilità del personale docente immesso in ruolo, ovvero assunto a tempo indeterminato dal MIUR, in attuazione del piano straordinario di assunzioni indetto con l. n. 107/2015 (cd. Legge sulla Buona Scuola).

In tutti i giudizi, conclusisi con l’accoglimento delle domande, con il primo motivo di illegittimità, i ricorrenti hanno dedotto di essere docenti a tempo indeterminato su posto comune, di essere stati immessi in ruolo a decorrere dal 1.9.2015 nell’ambito del piano straordinario di assunzioni indetto con la Legge n. 107/2015 (cd. Legge sulla Buona Scuola) in occasione della cosiddetta “fase C”, provenendo dalle Graduatorie ad Esaurimento dei loro rispettivi Ambiti provinciali.
I medesimi docenti, hanno altresì dedotto di aver partecipato per l’a.s. 2016/2017 al piano di mobilità straordinaria avanzando la relativa domanda di trasferimento, previa indicazione dello proprie preferenze territoriali.
Tutti i ricorrenti, infine, hanno lamentato l’illegittimità dei trasferimenti disposti dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in quanto asseritamente non rispettosi del punteggio posseduto, ma determinati da un’errata lettura del dato normativo e, cioè, mediante l’attribuzione degli Ambiti sulla base del criterio prevalente dell’indicazione nella griglia delle preferenze contenuta nell’istanza di mobilità.
La fattispecie è, dunque, di particolare rilevanza perché si inserisce nella tematica della corretta formazione delle graduatorie nell’ambito dei processi di mobilità territoriale dei docenti e, in particolare, tocca i profili del rispetto dei principi costituzionali di correttezza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché di quello non scritto, ma implicito nel testo costituzionale, di ragionevolezza nell’operato della PA.
I recenti pronunciamenti in commento hanno chiarito, pertanto, un principio che riguarda migliaia di dipendenti pubblici i quali, benché assunti (finalmente) alle dipendenze del MIUR, si sono visti assegnare Ambiti di competenza non confacenti al punteggio posseduto, in grave violazione del criterio primario, se non altro poiché assicura l’oggettivo rispetto dei principi costituzionali citati, di assegnazione dei posti.
Nel merito, secondo i Fori citati, dalla lettura congiunta dell’art. 1, c. 108 l. 107/2015 e dell’art. 6 del CCNI sulla mobilità nel Comparto Scuola dell’8.4.2016 si evince che la previsione contenuta nell’all. 1 del CCNI citato, secondo cui “l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna delle preferenze, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto”, deve essere intesa nel senso che – poiché una parte del punteggio del docente varia a seconda dell’ambito indicato in preferenza – l’Amministrazione avrebbe dovuto individuare il corretto ambito sulla base del punteggio ad esso corrispondente e, sulla scorta di tale valutazione, formare le relative graduatorie per la mobilità.
La scelta contraria, invece, ha condotto all’assegnazione degli ambiti mediante la valutazione del semplice ordine delle preferenze e, solo in caso di scelte coincidenti, la scelta è stata condotta mediante la valutazione del punteggio, con conseguente arretramento di tale indice da primario a secondario e persino eventuale.
Peraltro, nelle pronunzie dei tribunali di Lanciano, Mantova e Lecce, viene sollevata una ulteriore doglianza, sempre all’interno della procedura di mobilità territoriale a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui si è sopra accennato.
I ricorrenti, in tal caso, deducendo ancora una volta di essere stati immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni ai sensi della l. 107/2015 nonché di aver partecipato alla procedura di mobilità territoriale prevista dal CCNI dell’8 aprile 2016, lamentavano la mancata valutazione, ai fini della mobilità, del servizio svolto presso scuole paritarie – peraltro sempre riconosciuto nelle graduatorie in cui erano inseriti nella fase del pre-ruolo – condotta a loro dire in contrasto con gli artt. 360 e 485 D.Lgs. 297/1994, l. 62/2000 nonché con l’art. 2, c.2 del D.L. n. 255/2001.
Anche questa doglianza è stata condivisa dai Giudici aditi.
Preliminarmente, sul tema, preme evidenziare che, in attuazione del precetto costituzionale di cui all’art. 33, la Legge n. 62 del 2000, detta norme per la parità scolastica, prevedendo regole volte all’effettiva l’equiparazione delle scuole paritarie a quelle statali.
Successivamente, nel 2001 (cfr. l’art. 2, c. 2, del D.L. n. 255/2001) si è espressamente disposta la “valutazione dei servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie nella stessa misura di quello prestato nelle scuole statali”.
Negli ultimi anni, peraltro, sia il legislatore, sia la giurisprudenza ai massimi livelli, hanno confermato la tendenza a riconoscere, nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, l’attività lavorativa pestata nel periodo pre-ruolo in qualunque struttura sia svolta.
Nei casi in esame, i Tribunali hanno dichiarato il diritto delle parti ricorrenti alla integrale valutazione del servizio prestato presso Scuole Paritarie ai fini della determinazione del corretto punteggio in sede di mobilità scolastica ordinando, dunque, all’Amministrazione scolastica di “valutare, ai fini della graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, il servizio di insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale, con attribuzione, nella predetta graduatoria per mobilità, dei punti corrispondenti ai fini dell’attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità” .

Marco Isceri
Serena Mancini

*Di prossima pubblicazione su “Lavoro e previdenza oggi” (www.lpo.it)

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